CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24606 – L’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza