CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24613 – Gli addetti alle “sale gioco”, indipendentemente dalla natura della loro prestazione, sono assoggettati alla contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, che ha carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell’assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all’INPS e quindi non è applicabile, neanche quanto alla misura, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995