CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31620
Tributi – Accertamento – Verifica – Processo verbale di contastazione – Sottoscrizione da parte del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili – Validità
Rilevato che
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva accolto l’appello proposto dalla società V. S.n.c. di P.B. & C (oggi S.r.l.) e dai soci P.B. e A.y.S. (alias A.S.) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 127/13/2013 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento IVA 2006.
2. In particolare, le riprese traevano origine dal controllo in relazione alla costituzione del plafond IVA nell’anno oggetto di ripresa ed utilizzato nell’anno successivo, con atto impositivo adottato dopo operazioni di verifica presso la sede legale della società e comunicazione di processo verbale di constatazione di omesso versamento IVA e infedele presentazione della dichiarazione per quadro VC erroneamente compilato. Il giudice d’appello annullava integralmente l’atto impugnato ritenendo che l’accesso e il pvc, cui l’atto impositivo in motivazione faceva riferimento, non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti della società, con assorbimento delle questioni di merito.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui resistono la società e B. P. con controricorso che illustrano con memoria; A.S. I M (alias A.k.S.) non ha svolto difese.
Considerato che
4. Preliminarmente dev’essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso articolata dai controricorrenti ai sensi dell’art.366 cod. proc. civ. per omessa indicazione o produzione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda oltre che omessa riproduzione dei punti della sentenza censurati, che secondo i contribuenti sono stati richiamati approssimativamente e in modo fuorviante. L’eccezione non può trovare ingresso, alla luce della dettagliata esposizione, contenuta nelle prime sei pagine del ricorso, del fatto e dei principali snodi processuali, inclusa la citazione testuale, a pag. 6, della statuizione della CTR oggetto di censura.
5. Con il primo motivo di ricorso – ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l’Agenzia deduce la violazione degli artt.52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 12 della I. n.212 del 2000 da parte della CTR nella parte in cui ha erroneamente statuito che l’avviso di accertamento impugnato sarebbe privo di motivazione in quanto farebbe riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci perché il p.v.c. non sarebbe stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi delegato, bensì dal dipendente rag. A.N., tenutario delle scritture contabili, al di fuori della sede sociale.
6. In via preliminare, il Collegio dà atto del fatto che i contribuenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e in particolare del primo motivo ex art.360 bis cod. proc. civ. perché il giudice d’appello avrebbe deciso in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., eccezione destituita di fondamento dal momento che il motivo va accolto alla luce dell’analisi della giurisprudenza di legittimità.
L’art.52, sesto comma, del d.P.R. n.633 del 1972 nel testo vigente alla data di comunicazione del p.v.c. recita: «Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.». Questa Corte (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14707 del 2018) ha già interpretato il disposto dell’art.52 del decreto citato nel senso che i verbalizzanti ben possono anche effettuare l’accesso non presso la sede del contribuente, ma presso l’ufficio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili.
7. Infatti, non solo l’art. 52, primo comma, del decreto menzionato non richiede particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, ma il decimo comma del medesimo articolo pure sanziona (richiamando il quinto comma) con la inutilizzabilità in favore del contribuente, anche in sede contenziosa, la mancata esibizione dell’attestazione del detentore delle scritture e l’opposizione all’accesso o il rifiuto di esibizione di esse da parte di quest’ultimo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 2014). Pertanto, la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l’Ente verificatore in quest’ultima ipotesi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 702 del 2019).
8. A maggior ragione, quando, come nel caso di specie, l’accesso è avvenuto presso i locali aziendali, ben può l’Agenzia utilmente comunicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili, e farlo anche al di fuori della sede della contribuente, senza che nella successiva fase processuale debba essere dall’Agenzia dimostrata in capo al ricevente la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine, in quanto egli per fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti.
Dev’essere così formulato il seguente principio di diritto: «In tema di accesso nei locali aziendali ai fini I.V.A., la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore.».
9. Orbene, la statuizione della CTR contenuta alle pagg.3 e 4 della sentenza secondo la quale «gli accessi e i conseguenti pvc (rectius, al singolare, ndr) non sono avvenuti secondo le modalità espressamente previste dal succitato art.52 e conseguentemente l’avviso impugnato appare privo di motivazione facendo riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato alla conoscenza della società e dei suoi soci» non è conforme al principio di diritto che precede e, per l’effetto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo articolato in via subordinata sulle medesime circostanze oggetto della prima censura, la sentenza impugnata dev’essere cassata e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.