CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31740 – In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, in quanto sia per le ritenute fiscali che previdenziali risulta che l’obbligo del versamento incombe sul datore di lavoro e quindi spetta solo a lui la legittimazione a richiedere la ripetizione in caso di indebito versamento