CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31754 – Quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall’art. 22, cit., e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione