CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31754
Professionista – Avvocato – Inefficacia della contribuzione versata – Requisito della continuità professionale – Accertamento
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 23.10.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui l’avv. M.D. aveva chiesto l’annullamento della delibera del 6.7.2007 con la quale la Giunta esecutiva della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva dichiarato l’inefficacia della contribuzione da lei versata nell’anno 2000, chiedendo altresì che si accertasse il requisito della continuità professionale nell’anno in questione;
che avverso tale pronuncia l’avv. M.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura successivamente illustrati con memoria;
che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’impugnazione avversaria;
Considerato in diritto
che l’eccezione d’improcedibilità, argomentata dalla Cassa controricorrente sul rilievo che il deposito in Cancelleria del ricorso notificato sarebbe avvenuto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369, comma 1°, c.p.c., è infondata, risultando dalla produzione in atti che il ricorso, dopo la notifica avvenuta il 12.10.2015, è stato spedito a mezzo posta raccomandata in data 28.10.2015, dunque entro il termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., che per il caso in cui il deposito si compia a mezzo spedizione di plico raccomandato si ha per rispettato avuto riguardo alla data di spedizione (art. 134, penultimo comma, att. c.p.c.);
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 20, 1372 e 2697 c.c., nonché degli artt. 3, l. n. 319/1975, 22, l. n. 576/1980, e 20, 21, 22 e 30 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, approvato con decreto interministeriale del 23.12.2003, per avere la Corte di merito ritenuto che la Giunta esecutiva della Cassa avesse tempestivamente contestato il requisito della continuità dell’esercizio della professione in relazione all’anno 2000, nonostante che la delibera fosse intervenuta in data 6.7.2007, oltre il termine di cinque anni di cui all’art. 22, l. n. 576/1980;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 21 e 1372 c.c., 2, l. n. 319/1975, 22, l. n. 576/1980, e altresì degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 37 e 38 Cost., per non avere la Corte territoriale considerato che, ai fini dell’accertamento del requisito della continuità dell’esercizio della professione, la maternità esonera la madre dalla relativa prova per due anni, compreso quello di nascita del figlio;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 21 e 1372 c.c., 2, l. n. 319/1975, 22, l. n. 576/1980, e altresì degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 244 e 245 c.p.c., nonché di omesso esame circa fatti decisivi, per non avere la Corte di merito ritenuto che la flessione nel reddito prodotto doveva comunque imputarsi a grave impedimento correlato alle difficoltà di accrescimento della di lei figlia;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 22, ultimo comma, l. n. 576/1980, ha modificato l’art. 3, l. n. 319/1975, stabilendo, per quanto qui rileva, che «La giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata»;
che, con riguardo al rispetto del termine quinquennale, la sentenza impugnata ha confermato la statuizione del primo giudice che, all’uopo, aveva ritenuto di valorizzare la nota del 4.12.2002 con cui la Cassa aveva inviato i prospetti riepilogativi dei redditi dichiarati dall’odierna ricorrente negli anni 1997-2000, invitandola a verificarne l’esattezza prima dell’inoltro alla Giunta esecutiva e con avvertenza che, in mancanza di riscontro entro il termine di novanta giorni, i dati esposti sarebbero stati ritenuti confermati;
che questa Corte, in tema di trattamento pensionistico degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza professionale, ha già avuto modo di statuire che il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità nell’esercizio della professione, previsto dall’art. 21, penultimo comma, l. n. 6/1981, ai fini dell’anzianità dell’iscrizione, ha natura di termine di decadenza, che decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all’esercizio della potestà di verifica (Cass. n. 16252 del 2018);
che tale principio di diritto ben può essere esteso al termine di cui all’art. 22, l. n. 576/1980, trattandosi di disposizione di contenuto affatto analogo a quella di cui all’art. 21, cit. (cfr. in tal senso già Cass. n. 3319 del 2006, che – sulla scorta dell’identità di contenuto delle due disposizioni di legge cit. – ha esteso all’INARCASSA il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 13289 del 2005 in relazione all’art. 22, l. n. 576/1980, secondo cui, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall’art. 22, cit., e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione);
che, essendo estranee alla decadenza le previsioni in tema di interruzione della prescrizione (art. 2964 c.c.) e potendo la decadenza essere evitata solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.), ha errato la Corte di merito a confermare la pronuncia di prime cure, che – come dianzi ricordato – aveva valorizzato, ai fini del tempestivo esercizio della potestà di verifica, la nota del 4.12.2002 con cui la Cassa aveva inviato i prospetti riepilogativi dei redditi dichiarati dall’odierna ricorrente negli anni 1997-2000;
che, in senso contrario, va affermato che anche le verifiche del requisito della continuità nell’esercizio della professione, previste dall’art. 22, l. n. 576/1980, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni decorrenti dall’adempimento, da parte del professionista, degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit.;
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti il secondo e il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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