CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31821
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – Rimborso maggiori imposte versate – Ritenute alla fonte – Istanza di rimborso del sostituto d’imposta – Illegittimità
Rilevato che
La CTR della Sicilia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 1052/2011 della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla società M.P. s.r.l., avverso il rigetto della richiesta di rimborso dell’imposte IRPEF, già versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. La CTR ha motivato la propria decisione ritenendo che – trattandosi di agevolazioni per i residenti in zone soggette al sisma del 1990 – il beneficio doveva ritenersi attuabile sia in favore di chi non aveva ancora pagato (con versamento del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.3.2003), sia in favore di chi aveva già pagato (attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, siccome indebito formatosi ex lege per effetto di ius superveniens); quanto al termine per valere il diritto alla ripetizione, ha superato l’eccezione dell’Ufficio ritenendo che il termine per la presentazione dell’istanza andava calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28/02/2008 n. 31. Infine, la CTR limita il rimborso del dovuto alle somme versate per Irpeg con esclusione degli importi relativi all’Iva e alle ritenute alla fonte. Per l’Iva, richiama la decisione della Corte di giustizia Europea del 17/07/2008 e l’incompatibilità col diritto comunitario della legge n. 289 del 2002 per la condonabilità dell’Iva. Per le ritenute alla fonte, afferma che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto da ciascun dipendente contribuente e non dalla società ricorrente, sostituto di imposta.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi successivamente illustrato con memoria.
Con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione di legge (articoli 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 ed al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.) per avere giudici di secondo grado omesso di rilevare che l’Agenzia delle entrate, pur avendo notificato l’atto di appello mezzo posta, non aveva depositato in segreteria, nel termine di 30 giorni, la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione del piego postale raccomandato, così violando le norme che regolano la costituzione in giudizio dell’appellante e segnatamente dell’articolo 22, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Col secondo mezzo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ., nella parte in cui hanno negato che la società M.S. s.r.l. fosse l’effettiva titolare del credito di rimborso delle ritenute alla fonte in ragione del particolare rapporto che si istituisce tra il sostituto d’imposta ed il di sostituito, quest’ultimo effettivo ed unico titolare del diritto alla restituzione.
Deduce la ricorrente che la CTR non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione, così interferendo nel potere dispositivo nell’onere deduttivo dell’agenzia delle tratte in violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.
Col terzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che il rimborso delle ritenute alle fonte andasse richiesto dai dipendenti contribuenti.
L’Agenzia delle entrate ha presentato “atto di costituzione” al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica.
Considerato che
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Col primo mezzo, la società ricorrente deduce l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito in segreteria, nel termine di giorni trenta assegnato dalla legge, della fotocopia della ricevuta di spedizione (v. ultima parte di pagina 3 e primo capoverso di pagina 4); rileva, altresì, che sebbene la copia della ricevuta di spedizione risulta indicata al documento n.2 nell’indice dell’atto di appello [“fotocopia della ricevuta di spedizione tramite posta (racc. a.r.)]”, essa altro non è che una “distinta” di spedizione contenente una serie di elementi identificativi (mittente, destinatario, luogo di destinazione, codice dell’ ufficio postale riprodotto stampa, data, codice a barre, numero della raccomandata postale 13549792162 – 7), ma mancante del timbro postale e della sottoscrizione dell’agente postale, elementi a suo dire indispensabili per qualificare la stessa come ricevuta di spedizione.
Nell’esposizione del motivo, la società ricorrente pur ammettendo la regolare produzione dell’avviso di ricevimento da parte dell’Amministrazione appellante (v. pag. 8, terzo capoverso), sostiene che tale produzione non incide sull’inammissibilità dell’appello che conseguirebbe “de plano” all’omesso deposito della ricevuta di spedizione.
La questione posta trova soluzione nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello (o del ricorso), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.» (v. Sez. U, Sentenza nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017).
Nella specie, considerato che la società contribuente non contesta che l’Agenzia delle entrate, abbia depositato l’avviso di ricevimento del plico al momento della sua costituzione, e considerato che dalla verifica del fascicolo processuale tale avviso è munito della data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con proprio timbro datario (avviso di ricevimento n.135497921627, destinatario M.P. s.r.l. c/ Tott. L.R.G., munito di firma del ricevente e di timbro datario dell’Ufficio postale del 17/2/2011), non sussiste alcuna inammissibilità dell’appello avendo l’avviso di ricevimento assolto alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso – che si esaminano congiuntamente per connessione di censure – sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte, (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18905 del 26/09/2016, Rv. 641481-01) con argomenti condivisi, afferma: «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (cfr., altresì, n. 12083 del 2012, Rv. 623326-01, n. 15252 del 2016, Rv. 640825- 01, n. 18205 del 2016 Rv. 641051-01; acide, Sez. 5, 28/02/2020 n. 5498, Rv. 657366-01). Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra « soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [..], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, [..] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza 26/03/2018 n. 7509).
Il ricorso va, dunque, integralmete rigettato.
Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Amministrazione finanziaria, vittoriosa, svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.