CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31826
Tributi – Accertamento analitico induttivo – Omessa dichiarazione – Verifica movimentazioni bancarie dei conti correnti di soggetti legati da rapporti familiari o contrattuali – Legittimità – Onere di prova contraria
rilevato che
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di I. E. s.r.l. un avviso di accertamento con il quale erano state contestate, per l’anno 2008, maggiori imposte Ires, Irap e Iva in conseguenza della riscontrata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e delle movimentazioni dei conti correnti bancari intestati all’amministratore ed alla moglie; la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la pronuncia di primo grado era sufficientemente motivata; correttamente l’Agenzia delle entrate aveva compiuto la verifica sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti di soggetti legati da rapporti familiari o contrattuali, costituendo elementi indiziari da cui derivava l’onere della contribuente di fornire la prova contraria; la contribuente non aveva assolto a tale onere;
la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
considerato che
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 1, 2, 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, u. c., d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2727 e 2697, cod. civ.;
in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha ritenuta legittima la pretesa dell’amministrazione finanziaria basata sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati ad altri soggetti, soci ed altra società (G. s.r.l.) senza avere, tuttavia, assolto all’onere di provare la riconducibilità sostanziale di tali conti correnti alla medesima ricorrente;
evidenzia, sotto tale profilo, che l’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, consente l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, e, sotto tale profilo, il giudice del gravame non avrebbe dato atto della legittimità del comportamento della ricorrente e, inoltre, non avrebbe escluso la sussistenza dei suddetti requisiti ai fini della legittimità della prova presuntiva;
il motivo è infondato;
si evince dalla sentenza che l’accertamento dell’Agenzia delle entrate si è basato sulla circostanza che la società aveva omesso di presentare la dichiarazione obbligatoria per l’anno 2007 e che per l’anno 2008 il reddito dichiarato era pari a zero, e, pertanto, anche con riferimento a questo anno, si erano compiute verifiche fiscali rilevando irregolarità nella contabilità nonché anomale movimentazioni sui conti correnti di soggetti legati alla società, quali l’amministratore e la moglie;
nella parte motiva della sentenza, inoltre, si fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le movimentazioni bancarie di conti correnti, ove sia individuata uno stretto rapporto familiare ed una ristretta composizione sociale possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento del maggior reddito di impresa non dichiarato, spettando al contribuente dare la prova contraria;
sicchè, la pronuncia censurata, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che la ricorrente non aveva assolto al proprio onere di prova contraria, essendosi limitata “a un generico richiamo della documentazione prodotta senza neppure tentare di offrire un ricostruzione che giustifichi le incongruenze riscontrate in sede di accertamento dalla Guardia di finanza”;
in sostanza, tenuto conto del contenuto della pronuncia in esame, il giudice del gravame ha fatto applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte secondo cui, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicchè in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (cass. civ., 17 settembre 2020, n. 19386);
peraltro, tenuto conto del fatto che l’accertamento, come è dato rilevare dalla sentenza, muove anche dalla circostanza che la società non aveva assolto alle richieste dell’amministrazione finanziaria,
trova applicazione il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte, l’art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. civ., 1 febbraio 2016, n. 1898);
non può quindi seguirsi la linea difensiva di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata, nella fattispecie, una inversione dell’onere della prova ed una non corretta applicazione delle regole presuntive ai fini dell’accertamento dei maggiori redditi non dichiarati, avendo il giudice del gravame, come visto, ritenuto di potere ricondurre al reddito della società le movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati all’amministratore ed alla moglie;
per quanto riguarda, poi, la questione della non utilizzabilità delle movimentazioni di conto corrente intestato alla G. s.r.l., il profilo di censura è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente assolto all’onere di riprodurre l’avviso di accertamento da cui evincere che la ripresa si era basata anche in considerazione delle suddette movimentazioni bancarie;
contrasta, peraltro, con tale rilievo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame secondo cui “[non] è stata fornita alcuna prospettazione circa la riconducibilità delle operazioni prese in esame alla G. F.”;
in conclusione, il motivo di ricorso è infondato con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.