CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31846
Tributi – Accertamento maggior reddito da partecipazione conseguente al maggior reddito contestato a società di capitali – Estinzione della società – Notifica accertamento in qualità di socio – Nullità
Rilevato che
Il contribuente G.C. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, con il quale si recuperavano a tassazione i maggiori redditi da partecipazione detenuti dal contribuente nella società partecipata I. SRL, di cui il contribuente era socio al 60%. L’atto impositivo si fondava sulla notificazione nei confronti della società partecipata di un ulteriore avviso di accertamento (come risulta dall’avviso di accertamento impugnato, trascritto dal ricorrente) di maggiori redditi, nel quale si evidenziavano movimentazioni del conto mastro per l’importo di € 254.770,27. Il contribuente ha dedotto, per come risulta dalla sentenza impugnata, che l’avviso nei confronti della società partecipata fosse stato notificato successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e, quindi, dovesse considerarsi inesistente, per cui l’Ufficio avrebbe potuto agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Il contribuente ha, poi, contestato nel merito la pretesa impositiva.
La CTP di Salerno ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 10 dicembre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto corretta la notificazione dell’atto impositivo al contribuente quale socio della società partecipata in data 20 dicembre 2011, nonostante la società partecipata fosse stata cancellata dal Registro delle imprese in data 12 maggio 2010, essendo il contribuente anche amministratore della società cancellata, trattandosi di debiti anteriori alla cancellazione conosciuti dal contribuente nel suo spiegato ruolo, confermando poi la pretesa nel merito.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 36, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, violazione ed errata applicazione degli artt. 38 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente «emesso e notificato» nei confronti del contribuente, quale socio della società partecipata, un avviso di accertamento fondato su un contestuale avviso di accertamento notificato alla società partecipata, una volta che la stessa fosse stata cancellata. Evidenzia il ricorrente come tale circostanza risulterebbe dall’atto impugnato, trascritto per specificità, sottolineando di avere dedotto in giudizio l’illegittimità derivata dell’atto impositivo dalla illegittimità dell’atto presupposto, notificato alla società contribuente, in quanto notificato a soggetto inesistente. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha affermato la legittimità dell’atto impositivo sul presupposto della responsabilità del contribuente quale liquidatore, circostanza del tutto estranea all’atto impositivo e, pertanto, in violazione della causa petendi, con conseguente nullità della sentenza e falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 2495 cod. civ., per non avere il giudice d’appello disposto la sospensione del giudizio in attesa della definitività dell’accertamento nei confronti della società.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione formulata dal controricorrente, secondo cui dovrebbe applicarsi retroattivamente la novella di cui al d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175, avente (secondo la prospettazione del controricorrente) natura procedurale e, quindi, portata retroattiva, con conseguente legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento in quanto intervenuta nel quinquennio dalla cancellazione della Società dal Registro delle imprese. Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la disposizione in oggetto ha natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate e non interpretativa, con particolare riguardo all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 e, pertanto, senza alcuna efficacia retroattiva (Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass., Sez. VI, 24 luglio 2015, n. 15648; Cass., Sez. V, 2 aprile 2015, n. 6743).
3. Va, ulteriormente in via preliminare, rilevato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR n. 9004/04/14 relativo all’atto impositivo relativo alla società partecipata è stato deciso da questa Corte (Cass., Sez. VI, 20 luglio 2016, n. 14859), dichiarando inammissibile il ricorso dell’Ufficio, sul presupposto che l’avviso alla società partecipata fosse stato notificato a soggetto estinto, come risulta dalle premesse della richiamata sentenza di questa Corte («la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe […] dichiarava nullo l’accertamento e tutti gli atti successivi perché notificato a soggetto estinto per cancellazione dal Registro delle imprese sin dal maggio 2010»).
4. Fatte tali premesse, i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, stanti i profili coinvolti, sono fondati nei termini che seguono. Pur imponendosi la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. nel procedimento avente a oggetto l’accertamento del maggior reddito da partecipazione del socio conseguente al maggior reddito contestato alla società di capitali ove penda anche il giudizio nei confronti della società, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 1574), nella specie risulta che la causa pregiudiziale relativa alla società è stata decisa da questa Corte con sentenza n. 14859/2016, per cui non vi è più il presupposto per procedere alla sospensione del presente giudizio.
5. Tuttavia, emerge dal ricorso – che riproduce gran parte dell’atto impugnato – che l’atto impositivo fosse stato emesso nei confronti del ricorrente in quanto socio della società partecipata e non quale liquidatore della stessa. La dedotta responsabilità del liquidatore non trova riscontro nell’avviso di accertamento trascritto dal ricorrente, risultando invero che la responsabilità del contribuente viene ascritta quale «socio G. C.» (pag. 8 ricorso, primo rigo) in proporzione della quota del 60% di partecipazione. L’accertamento compiuto dal giudice di appello è, pertanto, viziato da extrapetizione.
6. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, il quale dovrà verificare il presupposto e la persistenza della pretesa impositiva nei confronti del contribuente, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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