CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31847

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Notifica tardiva – Inammissibilità del ricorso

Rilevato che

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accolto l’appello incidentale di Z.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena n.9/5/2011 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente proposto contro un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF, ILOR in rettifica del reddito d’impresa dichiarato per l’anno di imposta 2004, recuperando ad imposizione componenti positivi di reddito non dichiarati a seguito di controlli bancari, disposti ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. La CTR accoglieva integralmente la prospettazione del contribuente, annullando l’atto impositivo, in quanto egli era ritenuto titolare di solo reddito di lavoro dipendente, avendo cessato l’attività imprenditoriale consistente nella fabbricazione di prodotti in legno nel 2000, benché ancora fosse titolare di partita IVA durante l’anno di imposta oggetto di ripresa, al fine di percepire il canone di affitto di un immobile industriale.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria. La Corte ha assegnato termine all’Agenzia, in relazione all’eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione sollevata in controricorso, al fine di verificare la tempestività della ripresa del procedimento notificatorio, dopo un primo tentativo non andato a buon fine. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, e l’Agenzia ha prodotto anche ulteriori copie della notifica del ricorso.

Considerato che

4. In via preliminare, in controricorso il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine lungo semestrale dell’art.327 primo comma cod. proc. civ.

5. L’eccezione è fondata. Nel caso di specie il ricorso introduttivo avanti alla CTP è stato notificato dopo il 4.7.2009 e, conseguentemente, ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso per Cassazione trova applicazione il termine “lungo” di sei mesi al fine di impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie.

Dal momento che la sentenza della CTR è stata depositata in data 20.9.2012 e non è stata notificata, il termine è spirato il 20.3.2013.

L’Agenzia ha dato sì evidenza di aver portato il ricorso per la notifica esattamente in data 20.3.2013, ma questa non è andata a buon fine in quanto notificata in Siena anziché in Abbadia San Salvatore (SI), come si evince dalla relata compilata per irreperibilità del destinatario, con timbro apposto dall’ufficiale postale in una data non leggibile.

6. Il Collegio constata che l’incertezza non è stata fugata dall’Agenzia nemmeno con il deposito della memoria autorizzata datata 19 aprile 2021 e di ulteriori copie della notifica non andata a buon fine, ove nuovamente non è possibile leggere la data apposta dall’ufficiale postale nel momento in cui il destinatario è risultato irreperibile, né, comunque, ai fini della verifica della tempestività della ripresa della successiva attività notificatoria, risulta la data nella quale di tale esito sia stata fornita notizia all’Ufficio notificante.

7. Va al proposito reiterato che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01) e, dunque, trenta giorni nel caso di specie.

Orbene, in assenza di data certa di perfezionamento dell’esito negativo della prima notifica, e, comunque, della data in cui di esso l’Amministrazione abbia ricevuto conoscenza, non è utile a sanare il vizio la successiva rinnovazione della notifica, portata all’Ufficiale giudiziario il 23.4.2014, con atto ritirato dal contribuente il 10.5.2013, poiché l’Agenzia ricorrente non ha dimostrato, com’era suo onere fare, la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio dopo il primo insuccesso e l’unica data leggibile con riferimento al primo tentativo è quella della richiesta della notifica, 20.3.2013.

8. Dal momento che l’Agenzia non ha dimostrato la riattivazione del procedimento notificatorio nel rispetto della regola dei 30 giorni individuato dalle Sezioni Unite, principio giurisprudenziale non superato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è inammissibile.

9. Considerato che la giurisprudenza sui termini di ripresa del procedimento notificatorio si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

10. Il Collegio osserva che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.