CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2022, n. 32616
Assegni al nucleo familiare – Familiari soggiornanti all’estero – Spettanza – Art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988 – Incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 18.7.2019, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di G.S. a percepire gli assegni al nucleo familiare con decorrenza dal 1°.7.2012, condannando l’INPS a corrispondere i relativi importi oltre accessori;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che G.S. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), e degli artt. 43-44, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 11 della direttiva 2003/109/CE e della disciplina attuativa di cui al d.lgs. n. 3/2007, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna parte controricorrente avesse diritto agli assegni al nucleo familiare anche per il periodo in cui i suoi familiari avevano soggiornato all’estero, disapplicando, per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione, l’art. 2, d.l. n. 69/1988, cit., nella parte in cui subordina la concessione della provvidenza ai lavoratori stranieri i cui familiari non risiedano sul territorio alla condizione della reciprocità o dell’esistenza di una apposita convenzione internazionale;
che, dubitando in specie dell’esistenza di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile alla fattispecie, questa Corte, con ordinanze nn. 9378 e 9379 del 2021, rese in vicende analoghe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, cit., rilevandone il contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE;
che, con ordinanza n. 67 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza, reputando che le disposizioni censurate, già ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto dell’Unione giusta sentenza 25.11.2020 (C303/109), si prestino a essere disapplicate dal giudice rimettente;
che, essendo state le censure formulate con riferimento ad una norma dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, il ricorso va senz’altro rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in relazione alla complessità della vicenda, risoltasi in senso favorevole all’odierna parte controricorrente soltanto a seguito delle citate pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione e della Corte costituzionale;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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