CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24405
Tributi – TARI – Tariffe – Delibera comunale – Categoria degli esercizi alberghieri – Previsione di una tariffa notevolmente superiore a quella delle abitazioni civili – Legittimità
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 8227/47/2016, depositata il 23 settembre 2016, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dalla società Hotel T.C. S.a.s. di C.C. & C. nei confronti del Comune di Forio avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società nei confronti di avviso di pagamento per TARI relativa all’anno 2014.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Forio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, con la quale ha fondamentalmente insistito nell’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso per carenza di autosufficienza.
1. Detta eccezione deve essere disattesa.
Pur a fronte della generica formulazione della rubrica di ciascun motivo, gli stessi consentono di individuare compiutamente il thema decidendum così come devoluto al giudice di merito in forza degli originari motivi di ricorso della contribuente e dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alla contribuente, integrando la sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a porre la Corte in condizione di svolgere il sindacato richiesto.
Entrambi i motivi consentono altresì d’individuare le norme di diritto che si assumono violate (art. 3 della l. n. 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000) o falsamente applicate, in relazione al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1. Risulta pure allegato al ricorso l’avviso di pagamento in relazione al quale la contribuente si è doluta, vedendo accolto dalla CTR il relativo motivo d’impugnazione, avverso la sentenza di primo grado, della carente motivazione dell’atto oggetto dell’originaria impugnazione da parte della contribuente dinanzi alla CTP, dovendo intendersi in tal modo osservato il principio di autosufficienza, secondo le indicazioni del protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e CNF.
2. Il primo motivo è comunque infondato, nella parte in cui l’Amministrazione comunale si duole di un preteso travisamento di un fatto in realtà insussistente, investendo la censura, come più correttamente riferita nel secondo motivo, alla succitata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incontroverso in fatto che all’avviso di pagamento non fosse allegata la delibera comunale di riferimento per la relativa determinazione tariffaria.
3. Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.
3.1. La sentenza impugnata si è posta, infatti, in contrasto, con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, fa riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.
Tale principio, nel contesto di quanto previsto dall’art. 1 comma 162, della legge n. 296/2006, è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di tassa sui rifiuti, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568, Cass. sez. 6-5, ord. 5 luglio 2017, n. 16634 e Cass. sez. 6-5, ord. 14 luglio 2017, n. 17565, le ultime due rese specificamente in analoghe controversie tra Comune di Forio ed aziende alberghiere).
3.2. D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del dIgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili» (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044).
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
4. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, riguardando anche l’ulteriore doglianza della contribuente avverso l’avviso di pagamento impugnato mera questione di diritto, relativamente all’avere l’Amministrazione comunale determinato le tariffe per la tassa sui rifiuti relative agli esercizi alberghieri in maniera notevolmente superiore a quella fissata per le utenze domestiche, la causa può essere quindi decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., in conformità all’indirizzo più volte espresso in materia da questa Corte, secondo cui in tema di tassa sui rifiuti «è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma secondo, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica» (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758, Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22248).
Ciò comporta il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
5. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento dello stesso, cedendo, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 16645 depositata il 23 maggio 2022 - E’ facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10898 depositata il 5 aprile 2022 - In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17942 depositata il 1° giugno 2022 - In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 febbraio 2020, n. 2809 - La stima dei valori quanto alla determinazione della base imponibile per le aree di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 sia assolutamente equiparabile alle delibere comunali in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 - La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…