CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28778 – In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell’atto di appello o nel corso del giudizio