CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28824 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue che l’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia stato dichiarato invalido