CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2019, n. 22101
Contratto di lavoro a tempo determinato – Proroga – Illegittimità – Tentativo di conciliazione
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Catanzaro, F.P. chiedeva dichiararsi l’illegittimità della proroga (disposta il 15.1.10) del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Consorzio di Bonifica J. Catanzarese il 14.1.04 per la durata di sei anni.
Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183\10 (in quanto il ricorrente aveva proposto, prima dell’entrata in vigore della L. n. 183\10, il tentativo di conciliazione e nei successivi 270 giorni depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c.), ritenendo illegittima la proroga per essere stata disposta per contratto a termine di durata originaria già superiore a 36 mesi, ex art. 5, co. 4 bis, d.lgs n. 368\01.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 4.12.14, confermava la sentenza di primo grado, confermando il mancato spirare della decadenza dall’impugnativa in base al d.l. n. 225\10, convertito in L. n. 10\11, che previde lo spostamento dei termini di decadenza al 31.12.11.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consorzio, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, mentre il P. è rimasto intimato.
Sono pervenute conclusioni scritte del P.M.
Considerato che
Il P. è rimasto intimato; che la notifica a mezzo Poste del ricorso è rimasto sprovvista della cartolina di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Ed invero, come da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. n. 13639 del 04/06/2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Nulla sulle spese essendo il P. rimasto intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 30 gennaio 2024 - La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 settembre 2019, n. 22751 - La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 9552 depositata il 12 aprile 2021 - La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso dì…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7495 - Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…
- Accertamento induttivo: può essere fondato anche s
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7096 depo…