CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18391
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Competenza territoriale per i controlli – Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione
Ritenuto che
Con sentenza n. 40/7/13 depositata in data 15 marzo 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva l’appello proposto dalla società S. P. Roma S.r.I., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 197/42/1 della Commissione tributaria provinciale di Milano, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento con il quale la Direzione provinciale di Milano 1 l’Ufficio aveva contestato alla società, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2005, un maggiore reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato nel modello Unico 2006 e ciò in base all’applicazione di studi di settore.
L’annullamento conseguiva alla declaratoria d’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Milano, per aver la società contribuente trasferito il suo domicilio fiscale in Roma.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale deducendo due motivi di ricorso.
La società ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria difensiva ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Considerato che
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere erroneamente il giudice a quo ritenuto territorialmente competente all’accertamento l’Ufficio di Roma e non già l’Ufficio di Milano, pur essendo pacifico che al momento della presentazione della dichiarazione, relativa all’anno 2005, la società contribuente aveva il proprio domicilio fiscale a Milano, con conseguente competenza all’esecuzione dei controlli delle dichiarazioni in capo all’Ufficio distrettuale (ora ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nella cui circoscrizione è «il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Il motivo di ricorso, oltre che ammissibile, è fondato.
L’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, testualmente, che la competenza territoriale all’emissione degli atti impositivi appartiene all’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La ratio di tale norma (di chiaro risvolto pratico, al fine di snellire l’azione amministrativa) è quella di attribuire la competenza all’Ufficio che dispone materialmente delle dichiarazioni fiscali sulle quali effettuare gli accertamenti.
Nel caso di specie, è pacifico che alla data di presentazione della dichiarazione, relativa all’anno d’imposta 2005, la società aveva domicilio fiscale in Milano e che la variazione di domicilio è intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la variazione di domicilio regolarmente notificata radica la competenza territoriale a decorrere dalla dichiarazione contenente la variazione di domicilio e non è “retroattiva”, non mancando di rimarcare che la variazione di domicilio da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti (Sez. 6-5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015, Rv. 636118-01; Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 10/05/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 24292 del 04/10/2018, Rv. 650702-01).
I secondi giudici, non hanno fatto retta applicazione di tali principi, poiché, per radicare la competenza territoriale all’emissione degli atti impositivi da parte dell’Ufficio, avrebbero dovuto riferirsi al domicilio fiscale dichiarato dal contribuente al tempo della dichiarazione, mentre la variazione di domicilio poteva rilevare solo a decorrere dalla dichiarazione fiscale contenente la comunicazione della variazione di domicilio, senza alcuna efficacia retroattiva (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21290 del 08/10/2014, Rv. 632457-01).
Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 62 sexies d.l. n. 331 del 30/08/1993, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 62 sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 30/08/1993, conv. in I. n. 427 del 29/10/1993, 39 e 42 del d.P.R. 29/09/2973 n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondato sotto il profilo motivazionale, l’avviso di accertamento.
La Commissione di secondo grado dopo aver dichiarato l’incompetenza dell’Ufficio di Milano ed aver ritenuto tale accertamento assorbente su ogni altro rilievo, ha ritenuto di “sottolineare” comunque la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento. E’ chiaro, dunque, che tali considerazioni non rappresentano un’autonoma ratio decidendi avendo i secondi giudici, con la declaratoria d’incompetenza ed il conseguenziale annullamento dell’accertamento, esaurito ogni potere decisorio relativo al merito della controversia.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con assorbimento del secondo; di conseguenza la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in di versa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su esposti e provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
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