CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18391 – La variazione di domicilio regolarmente notificata radica la competenza territoriale a decorrere dalla dichiarazione contenente la variazione di domicilio e non è “retroattiva”, non mancando di rimarcare che la variazione di domicilio da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti