CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18397
Tributi – Controllo dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella di pagamento – Recupero credito IVA utilizzato in compensazione – Istanza di accertamento con adesione – Effetto sospensivo del termine di impugnazione – Esclusione
Rilevato che
a seguito della liquidazione delle imposte dovute per l’anno 2005 effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’agente della riscossione notificò alla B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione una cartella di pagamento, con il ruolo formato per «recupero di credito IVA utilizzato in compensazione nell’anno 2005» (così la sentenza impugnata);
la cartella di pagamento e il ruolo furono impugnati dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo l’eccezione dell’Agenzia delle entrate, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli atti impugnati;
avverso tale pronuncia, la B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc anche: «CTR») con il quale: a) dedusse di avere presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con la conseguente sospensione per novanta giorni del termine per l’impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo; b) produsse la dichiarazione IVA per l’anno 2003 «dalla quale emergeva al rigo VL39 il credito IVA di euro 13.789,00 pari all’importo iscritto a ruolo come indicato nella cartella impugnata» (così la sentenza impugnata);
l’Agenzia delle Entrate si costituì chiedendo il rigetto dell’appello in quanto: a) l’accertamento con adesione non è previsto per le cartelle di pagamento; b) il credito IVA utilizzato in compensazione non emergeva dalle dichiarazioni per gli anni precedenti il 2005;
la CTR accolse l’appello della B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione, annullando la cartella di pagamento impugnata, con la motivazione che: a) «[s]i tratta di cartella emessa ex art. 36 bis dell’Accertamento e l’art. 6, comma secondo del D.L.vo 218/97 prevede l’ipotesi di Avviso di Accertamento o di Rettifica, con applicazione della sospensione prevista dal comma terzo; il ricorso risulta tempestivamente presentato»; b) «[n]eI merito, il documento prodotto dalla contribuente smentisce l’affermazione dell’Ufficio della mancata utilizzazione del credito nelle dichiarazioni precedenti: come ricordato sopra, detto credito emerge dalla dichiarazione del 2003: l’errore della rettifica con riferimento all’anno 2005 comporta l’accoglimento del ricorso»;
avverso tale sentenza della CTR – depositata il 15 marzo 2013 – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 26-28/29 luglio 2013, a un unico motivo;
la B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione ha depositato «atto di costituzione di nuovo difensore»;
Considerato che
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’applicabilità dell’accertamento con adesione alle cartelle di pagamento notificate a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, l’idoneità dell’istanza di accertamento avente a oggetto tali cartelle a sospendere per novanta giorni il termine per l’impugnazione delle stesse cartelle, nonché, conseguentemente, la tempestività del ricorso introduttivo proposto dalla B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione; il motivo è fondato;
l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997 prevede che «l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto» può essere definito con adesione del contribuente «secondo le disposizioni seguenti»;
per quanto qui specificamente rileva, l’invocato art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a comparire dell’ufficio e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione;
a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione di tale istanza determina la sospensione per un periodo di novanta giorni «del termine per l’impugnazione indicata al comma 2», cioè del termine per il ricorso, davanti alla commissione tributaria provinciale, avverso il predetto «avviso di accertamento o di rettifica» (ricorso il quale, a norma dell’art. 21, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del medesimo avviso);
ai sensi dei menzionati commi 2 e 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, perciò: a) l’istanza di accertamento con adesione del contribuente può avere a oggetto, in quanto atto definibile mediante l’applicazione di tale istituto, soltanto un atto accertativo (un «avviso di accertamento o di rettifica»); b) la stessa istanza è idonea a determinare la sospensione del termine per l’impugnazione, davanti alla commissione tributaria provinciale, soltanto di un atto accertativo (un «avviso di accertamento o di rettifica»), che ne abbia costituito l’oggetto;
pertanto, al contrario, nessun effetto sospensivo del termine di impugnazione può conseguire a un’istanza del contribuente che abbia a oggetto un atto che, non essendo un «avviso di accertamento o di rettifica», non è suscettibile di definizione mediante accertamento con adesione;
nella specie, l’istanza della contribuente di accertamento con adesione ha avuto a oggetto il ruolo formato (a norma dell’art. 14, primo comma, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e la cartella di pagamento notificata (a norma degli artt. 25 e 26 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973) a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione per l’anno 2005, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973;
tale liquidazione, cui è seguita la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, consiste in un controllo formale che viene effettuato, mediante procedure automatizzate (comma 1 dell’art. 36-bis), «[s]ulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria» (analogamente a quanto stabilito dall’omologa disposizione dell’art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
per queste sue caratteristiche, la liquidazione ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce un’attività differente da quella accertativa o di rettifica – cui fanno riferimento, come si è visto, l’art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997 e, più specificamente, l’art. 6, comma 2, dello stesso decreto – in quanto non prevede una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione né una vera e propria valutazione o stima degli stessi né lo svolgimento di un’attività istruttoria diversa dal mero raffronto tra la dichiarazione e le risultanze dell’anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758, in relazione all’omologo art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; Cass., 31/11/2012, n. 21349, 02/12/2014, n. 25459, 20/02/2017, n. 4360, 19/11/2019, n. 29978);
di conseguenza, l’istanza presentata dalla B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione, avendo a oggetto degli atti – il ruolo formato e la cartella di pagamento notificata a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione per l’anno 2005 – non definibili mediante accertamento con adesione, non era idonea a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso avverso gli stessi atti alla commissione tributaria provinciale;
l’impugnata sentenza della CTR, avendo fatto propria l’opposta erronea regula iurìs, deve, pertanto, essere cassata;
la stessa sentenza ha affermato la tempestività del ricorso introduttivo proposto dalla B. Trasport s.n.c. di B.E. & C. in liquidazione solo in ragione dell’erroneamente ritenuta operatività della sospensione del termine di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo invece evidentemente inutilmente decorso il termine ordinario di proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 21, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992;
pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., e sono liquidate come indicato in dispositivo;
in considerazione della novità della questione di diritto decisa, le spese processuali dei giudizi di merito devono invece essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna quest’ultima al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.
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