CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18403
Tributi – Accertamento – Omessa presentazione dichiarazioni – Società di fatto – Società irregolare tra consanguinei – Elementi di prova – Ripartizione di compiti e complementarietà delle attività svolte da ciascuno connesse alla medesima attività economica
Rilevato che
Con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Pisa sono stati dichiarati “inammissibili i ricorsi introduttivi di M.M., per carenza di interesse”, nonché legittimi gli avvisi di accertamento impugnati dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con i quali era stata contestata, sul presupposto della ricorrenza tra i medesimi di una società di fatto avente ad oggetto l’attività – solo formalmente riconducibile a M.M. – di “servizio pompe funebri e connessi”, l’omessa presentazione, con riferimento all’anno 2004, delle dichiarazioni di imposta per la parte a ciascuno attribuibile;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso M.M., M.M., M.M. e C.C., affidato a sette motivi;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che
con il primo motivo e preliminarmente, M.M. – denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto inammissibile la sua impugnativa volta all’accertamento dell’inesistenza della società – sul presupposto che dal predetto accertamento sarebbero a lui derivati solo svantaggi, dovendo in tal caso il reddito nella misura accertata gravare interamente sul medesimo -, essendo spirati i termini decadenziali per il nuovo accertamento, necessario in caso di annullamento di tutti gli atti impugnati; con il secondo motivo, i ricorrenti – denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lamentano che il predetto giudice non abbia verificato (e non abbia di conseguenza motivato sul punto) la sussistenza di quel “quid pluris” che aveva portato a concludere che il legame familiare tra di essi (genitori e due figli) fosse connotato da “affectio societatis” (e non da “affectio familiaris”);
con il terzo motivo – denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si dolgono che la CTR non abbia evidenziato le ragioni per cui C.C. e M.M. (i due genitori), benché mai postisi, all’esterno, quali soggetti legati in qualche modo all’attività, siano stati invece considerati, al pari dei figli, come soci della società;
con il quarto motivo – denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lamentano che la predetta CTR non abbia evidenziato la ragione per cui la sola coincidenza tra numeri telefonici, reclamizzati, di M. e M.M. potesse essere apprezzata quale comportamento atto ad ingenerare nei terzi quell’affidamento sintomatico della sussistenza della società di fatto;
con il quinto motivo – denunciando contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si dolgono che il giudice di appello abbia mostrato, dapprima, di voler tener conto del fatto che il M.M., dal 4 gennaio 2004, svolgeva anche una attività di movimento terra, ma, poi, abbia ritenuto illogicamente irrilevante siffatta circostanza per il solo fatto che non era stata individuata la data in cui il medesimo aveva cessato la diversa attività corrente sotto la ditta “O.S.C.”;
con il sesto motivo – denunciando contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – censurano l’omessa esplicitazione delle ragioni circa il fatto che il fine degli apporti di ciascun ricorrente fosse quello di dividere gli utili dell’impresa e sopportare le eventuali perdite;
con il settimo motivo – denunciando violazione dell’art. 230 bis c.c. ed errata applicazione dell’art. 2247 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – evidenziano che le circostanze di fatto valutate dal giudice del gravame (i.e.: «la ripartizione dei compiti, la complementarietà delle attività, tutte prevalentemente connesse alle onoranze funebri, il collegamento interno tra i locali adibiti ad Agenzia funebre e quelli utilizzati per la vendita di fiori, la mancanza di personale dipendente che potesse interagire in occasione dei numerosi funerali, che, come era esperienza comune» esigevano «la contemporanea presenza di almeno tre persone») potevano costituire i presupposti di fatto per ritenere sussistente non tanto una società, quanto una impresa familiare.
Ritenuto che
i motivi dal secondo al sesto, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, poiché non sono stati in concreto formulati secondo la nuova versione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha introdotto nell’ordinamento il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 8053, secondo cui «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»);
il giudice di merito, comunque, con motivazione logica ed esaustiva, ha desunto la sussistenza tra i ricorrenti di una società di fatto da molteplici elementi, di varia natura e peso, si dà pervenire con il dovuto rigore all’accertamento di una società irregolare tra consanguinei;
in particolare, è stato assegnato rilievo alla ripartizione di compiti, alla complementarietà delle attività, tutte connesse alle onoranze funebri, secondo quanto emerso dai non contestati verbali di accertamento, ove è stato evidenziato, in punto di conferimento di servizi per il comune esercizio di una attività economica lucrativa, che delle opere in muratura necessarie per le tumulazioni, le esumazioni e le traslazioni delle salme si occupava il fratello del titolare, sig. M.M., degli adempimenti burocratici il padre, sig. M.M., della vendita dei fiori ed addobbi funebri la madre, sig.ra C., non risultando personale dipendente addetto alle attività in questione (in contrasto con il dato di comune esperienza secondo cui necessitano almeno tre persone per lo svolgimento dell’attività);
quanto ai beni, è emerso, sempre dai predetti verbali, che la C. era usufruttuaria dei due immobili commerciali attigui in cui avevano sede sia la ditta di pompe funebri sia l’attività di vendita di fiori ed addobbi, nonché comproprietaria di un autoveicolo di uso promiscuo con il figlio M.; che questi era inoltre possessore di un carro funebre e di un autofurgone trasporto merci;
quanto al profilo dell’apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi, é stato appurato che la ditta M.M. compariva in appositi spazi nelle “pagine bianche” relative ai Comuni di Lari e di Crespina, cui era associata la pubblicità di M.M., esercente l’attività di servizi con ditta “O.S.C.”, che indicava gli stessi recapiti telefonici della predetta ditta;
ciò basta a rendere la pronunzia priva di lacune ed incongruenze (non potendo incidere in chiave negativa l’ininfluente richiamo alla visura storica dell’E., che attesterebbe l’inizio di una attività di movimento terra, da parte di M.A., all’inizio del 2004, a fronte dell’univoco dato sostanziale considerato nella motivazione), nonché in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell’azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed “affectio societatis”), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l’esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni» (così Cass. 13/04/2017, n. 9604);
del resto, la sussistenza dell’affectio familiaris”, quale connotazione tipica della occasionalità del contributo fornito in conformità ad un dovere di solidarietà, è stata plausibilmente esclusa in ragione della già richiamata assenza di personale dipendente e della conseguente necessaria continuità dei servizi da ciascuno resi per l’espletamento dell’attività, non suscettibile di esser disimpegnata da una sola persona, sì da trovare, in definitiva, gli apporti dei ricorrenti, ragionevole giustificazione nella finalità di dividere gli utili dell’impresa e sopportare le eventuali perdite;
il settimo motivo è da disattendere, poiché, a fronte del sopra descritto quadro probatorio, non vi era luogo per una estensione del giudizio valutativo all’ipotetica sussistenza, nel caso, di una impresa familiare (insuscettibile di essere oggetto di presunzione e non dedotta neppure, a quanto risulta dagli atti, dai ricorrenti nei gradi di merito), alla quale rimane estraneo l’apporto degli interessati in termini di conferimento di beni;
il primo motivo rimane, posto quanto sopra, assorbito, fermo restando, in ogni caso, che «Allorché l’accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento, per insussistenza della società stessa, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento in questione» (così, tra le altre, Cass. 12/07/2013, n. 17228);
al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna i contribuenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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