CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18405 – La mancata risposta al questionario costituisce logicamente rifiuto di produrre la documentazione richiesta e, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600 del 1973 è inutilizzabile la documentazione non prodotta in risposta al questionario salva l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, dell’eventuale giustificazione della mancata produzione in sede di risposta al questionario