CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18405

Tributi – Accertamenti bancari – Reddito d’impresa – Bonifici su conto corrente bancario – Onere di prova – Mancata risposta al questionario – Assimilazione a rifiuto di produrre la documentazione richiesta – Preclusione all’utilizzo in sede contenziosa

Rilevato che

Con sentenza n. 229/27/13 pubblicata il 9 agosto 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 27/7/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.D. avverso l’avviso di accertamento n. TVK010605207/2010 emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato per l’anno di imposta 2005 il reddito di impresa di € 132.133,00 ed ai fini IVA un imponibile di € 37.523,00 sulla base dei dati acquisiti presso l’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 39, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’accertamento impugnato si basa sulla riscossione da parte del P. di tre bonifici effettuati tra l’8 novembre 2005 ed il 27 dicembre 2005 da parte di B.A., mentre tali pagamento risultavano effettuati sul conto corrente bancario intestato non al P. ma a R.M., senza che l’ufficio abbia dato motivazione dell’attribuzione di tali bonifici al P., ne abbia provato i legami fra i conti del P. e della R. pur incombendo allo stesso Ufficio l’onere della prova della pretesa fiscale ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che P.D. resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso;

considerato

che con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe illegittimamente limitato l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in risposta al questionario all’ipotesi in cui il contribuente si rifiuti di fornire tale documentazione o affermi di non averla, mentre la documentazione fornita dal contribuente in sede contenziosa e costituita dall’estratto conto bancario intestato alla ditta della R. costituiva documento da esibire in risposta alla richiesta di documentazione comunque utile richiesta in sede amministrativa;

che con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che erroneamente la sentenza impugnata afferma che incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere della prova della pretesa fiscale, in quanto, una volta che il contribuente non risponde al questionario inviatogli e non produce la documentazione richiestagli, legittimamente l’Ufficio procede all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 600 del 1973 e l’onere della prova viene invertito a carico del contribuente;

che con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. circa una circostanza dedotta in appello e costituita dalla mancanza di legame fra il conto corrente bancario intestato alla ditta R. e quello intestato al P.;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché la ricorrente proporrebbe eccezioni nuove mai sollevate in primo grado è infondata in quanto i motivi di ricorso riguardano censure relative alla sentenza impugnata e non eccezioni;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza è parimente infondato in quanto la ricorrente espone in modo compiuto tutte le doglianze relative alla pronuncia impugnata dando modo alla controparte ed al collegio di conoscere chiaramente la materia del contendere;

che il primo motivo è fondato in quanto la mancata risposta al questionario costituisce logicamente rifiuto di produrre la documentazione richiesta e, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600 del 1973 è inutilizzabile la documentazione non prodotta in risposta al questionario salva l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, dell’eventuale giustificazione della mancata produzione in sede di risposta al questionario;

che il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi alla prova costituita dai bonifici effettuati sul conto corrente della cessata ditta R. sotto il profilo del riparto dell’onere della prova e dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso secondo l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nella versione novellata. I motivi sono fondati. L’Agenzia delle Entrate aveva dedotto vari elementi atti a smentire l’identità dei bonifici effettuati sul conto corrente della cessata ditta R. e quelli effettuati sul conto corrente intestato al contribuente P. sui quali si è basata la motivazione della sentenza impugnata. In particolare la ricorrente ha dedotto la diversità dei bonifici sulla base della diversità dei numeri identificativi, della data di effettuazione dei bonifici, dell’istituto di credito presso cui è acceso il conto. La Commissione tributaria regionale nulla ha motivato su tale decisiva circostanza relativa proprio all’individuazione dei bonifici sui quali si fonda la decisione impugnata;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione.