CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22340
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Notifica mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017 – Mancanza di certezza legale della data di consegna – Assenza di prova della tempestività – Inammissibilità del ricorso
La C.T.P. di Roma con sentenza n. 17819/65/2016, depositata il 19.7.2016, accoglieva il ricorso proposto da G.V. avverso l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare sita in Roma, viale G.R. n. .., piano 2 Sl – microzona 19 “Parioli”, identificata al N.C.E.U. al foglio n. 549, particella n. 00292, sub 3, alla quale era stata attribuita la cat. A/l (era A/2), classe 4 (era 4), rendita euro 5.298,85 (era 3.114,24), in applicazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La ricorrente ne aveva eccepito l’illegittimità, lamentando il difetto di motivazione, la carenza dei presupposti necessari per il riclassamento e l’inidoneità del confronto con le altre unità immobiliari di riferimento. Il ricorso era stato corredato da perizia tecnica, fornita di documentazione fotografica e visure catastali.
Secondo i primi giudici, l’atto impugnato risultava sufficientemente motivato, tanto da consentire alla contribuente l’esercizio del proprio diritto di difesa. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che la CTR del Lazio dichiarava inammissibile, accogliendo la preliminare eccezione difensiva della contribuente con la quale si era contestata la regolarità della notifica ricevuta.
Secondo la CTR, la notifica era stata eseguita da soggetto privato (N.) all’epoca non autorizzato a farla, invece che da quelli abilitati all’adempimento (ufficiale giudiziario, messo speciale, servizio postale ordinario universale). In particolare, la notifica così eseguita andava ritenuta inesistente e, quindi, insuscettibile di poter essere sanata dalla costituzione in giudizio della controparte. I giudici di appello precisavano che il servizio postale ordinario universale, era stato soppresso a far tempo dal 10 settembre 2017 per effetto dell’art. 1, comma 57, lettera b) della legge 4 agosto 2017, n.124, ma a tale modifica non poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva e quindi la liberalizzazione era inapplicabile alle notificazioni eseguite prima della sua entrata in vigore, come quella in esame.
Avverso la sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1. comma 2, lett. o d.lgs n. 58 del 31 marzo 2011.
Secondo l’Ufficio, la notifica era perfettamente regolare e censurabile era la sentenza oggetto del presente giudizio. Negava, inoltre, che potesse parlarsi di inesistenza della notifica e conseguentemente invocava:
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.p. in quanto la nullità non poteva mai essere pronunciata se l’atto aveva raggiunto il suo scopo.
G.V. si costituiva con controricorso, resistendo su entrambi i motivi dedotti. In particolare, con riferimento al secondo motivo, deduceva che l’intervenuta costituzione non aveva effetto sanante del vizio del procedimento notificatorio.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Le critiche non sono fondate.
La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017.
La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.”
Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione; che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza e che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha, tuttavia, precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore, che non ne sia munito, non è dotato di poteri certificativi.
Perché l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, ad identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n.n. 13452 e 13453 del 2017).
Rileva, inoltre, che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile (ancora Cass. Sez. U, n.n. 13452 e 13453, cit.).
Poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le S.U. di questa Corte, la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio.
Pertanto, non potendo tener conto, per la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di posta privata dell’atto da notificare, diventa impossibile ancorare la proposizione del ricorso «…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/92).
Conseguentemente, all’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore, si contrappone, solo, la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione.
Tanto premesso, pur dovendosi correggere la motivazione della CTR nel senso della nullità e non della inesistenza della notifica, il ricorso non può comunque trovare accoglimento.
Occorre ricordare che quando è in discussione la violazione o la corretta interpretazione di una norma di diritto, non rilevano i supposti errori motivazionali della decisione impugnata, perché, come si desume dall’art. 384 c.p.c., quando viene sottoposto a sindacato il giudizio di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato alla plausibilità della giustificazione (tra le tante, vedi Cass. n. 20719 del 2018 e n. 13086 del 2015).
Sicché un giudizio di diritto potrà risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché, secondo quanto prevede appunto l’art. 384 c.p.c., comma 4, la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione da parte della Corte, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. Sez. U. 25 novembre 2008 n. 28054).
La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla, non può, tuttavia, rilevare ai fini della tempestività dell’appello.
Risulta, infatti, dagli atti che la sentenza di primo grado fu depositata il 19.7.2016 (v. ricorso dell’Agenzia delle Entrate) e che l’Ufficio ha depositato l’ appello costituendosi in data 15.3.2017 (v. frontespizio e parte in fatto della sentenza impugnata), mentre l’appellata contribuente si è costituita in giudizio il 21.3.2017 (v.memoria di G.V. e pag.7 controricorso dove si indica per evidente refuso il 21.3.2007, ma si intende 21.3.2017).
Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 9201/1999; n. 1123/2009), in caso di inesistenza giuridica della notifica, la costituzione ha efficacia sanante “ex nunc”, con conseguente ammissibilità dell’appello, solo quando l’appello sia stato proposto entro il termine di impugnazione.
La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore perché sprovvisto del titolo abilitativo (Cass. SS.UU. n. 299 del 2020), in ipotesi di costituzione della stessa controparte oltre il termine di decorrenza del termine di impugnazione, la quale abbia eccepito in giudizio l’inammissibilità dell’appello per tardività (v. pag. 6 del controricorso proposto dalla contribuente).
Nel caso in esame, emergendo, quindi, con certezza l’inosservanza del termine di decadenza dall’impugnazione, che, in quanto correlata alla tutela d’interessi indisponibili è, come tale, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (Vedi Cass. n. 11666 del 2015), va dichiarata l’inammissibilità dell’appello, non sussistendo la prova della tempestività, e non per inesistenza della notifica.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all’esito deirintervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
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