CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22367
Licenziamento disciplinare – Operazioni di prelevamento di contanti – Falsificazione della firma di un cliente – Esercizio del diritto di difesa
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.1.2019, rigettava il gravame proposto da P.C. avverso la decisione del Tribunale di Latina che aveva respinto l’opposizione proposta dal predetto, ex art. 1, co. 51, legge 92/2012, nei riguardi dell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria, con cui era stato rigettato il ricorso volto alla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dal Banco di Brescia s.p.a. (ora UBI Banca s.p.a.);
2. il recesso era dovuto ad una serie di operazioni di prelevamento di contanti poste in essere dal C. e da quest’ultimo contabilizzate falsificando la firma di un cliente;
3. la Corte distrettuale osservava come la lettera del 15.2.2013 facesse esplicito riferimento alle contestazioni mosse in precedenza ed in particolare alle lettere del 24 ottobre e del 3 dicembre 2012, contenenti una specificazione minuziosa e particolareggiata degli addebiti mossi al ricorrente tale da non lasciare alcuna perplessità sulla piena possibilità per il C. di avere piena contezza della motivazioni poste poi a fondamento del successivo licenziamento;
3. aggiungeva che non sussisteva difetto di potere rappresentativo della società che doveva sussistere al momento del recesso e, quanto all’esercizio del diritto di difesa ritenuto precluso dal lavoratore, la Corte rilevava che l’appellata aveva assolto il proprio obbligo, ricavabile dall’art. 7 I. 300/70 e dal generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di offrire in consultazione i documenti aziendali al lavoratore che ne aveva fatto richiesta, senza che l’obbligo suddetto dovesse intendersi come esteso anche all’estrazione di copia della documentazione offerta in visione in sede di procedimento disciplinare;
4. secondo il Collegio, non era necessario, per attribuire valore alla dichiarazione confessoria di addebito resa dal dipendente, che la contestazione disciplinare fosse stata già effettuata, in quanto la liceità del comportamento della banca era aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non erano da considerare illegittime, in tema di licenziamenti o di altre sanzioni, le indagini preliminari svolte per acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la possibilità di configurare un illecito disciplinare ed identificarne il responsabile, finalizzate alla rituale contestazione dell’addebito;
5. peraltro, sempre in ambito giurisprudenziale, era stata sancita la possibilità, nel corso di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, di acquisire una confessione spontanea da parte del datore in mancanza di preventiva contestazione dell’addebito; infine, si riteneva utilizzabile il materiale istruttorio acquisito nella fase sommaria e si osservava che doveva conferirsi piena validità alla dichiarazione confessoria del lavoratore, alla luce delle dichiarazioni di due testi che avevano riferito che lo stesso aveva ammesso i fatti dopo avere visionato la documentazione rilevante e dopo una riflessione di circa trenta minuti, che ne denotava la consapevolezza e ponderazione;
6. la dichiarazione del reclamante manifestava, secondo il giudice del gravame, piena consapevolezza e lucidità dell’atto di appropriazione, pure avendo lo stesso riferito il comportamento ad un momento di debolezza ed alla consapevolezza che il cliente non si fosse accorto del comportamento diretto a trattenere nella sua disponibilità la somma prelevata dal conto del predetto;
7. anche avendo riguardo al solo episodio in relazione al quale vi era stata ammissione del lavoratore, doveva ritenersi integrato il comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro ed a giustificare l’irrogazione della sanzione, senza considerare gli ulteriori comportamenti posti in essere nei confronti del medesimo correntista contestati con l’addebito del 3.12.2012;
8. di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca;
9. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
1. con il primo motivo, il C. denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 legge 604/66, mancata comunicazione dei motivi, errore in giudicando, vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione sul fatto, evidenziando come la datrice di lavoro non avesse dato riscontro alla richiesta della comunicazione dei motivi dell’irrogato licenziamento, non potendo condividersi la motivazione della Corte distrettuale che aveva ritenuto soddisfatto l’obbligo attraverso la lettera datata 15.2.2013;
1.1. ciò in quanto la risposta alla comunicazione dei motivi di risoluzione del rapporto non può essere generica, ovvero redatta con riferimento a proposizione stereotipate e di mero stile, ovvero per relationem, come avvenuto nella nota di riscontro del 12.3.2013, con rinvio alla lettera del 15.2.2013; assume il ricorrente che la Corte abbia ritenuto assolta la obbligazione di cui all’art. 2 I. 604/66 facendo riferimento alle note di contestazioni di addebito disciplinare (del 24 ottobre 2012 e del 3 dicembre 2012), che sono altro rispetto alla comunicazione dei motivi di licenziamento;
2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2 l. 604/66, vizio di motivazione omessa e/o contraddittoria sulla nota del 12.3.2013 inviata dal Legale e non dalla datrice di lavoro; sostiene che non sia stato ratificato il conferimento del mandato di rappresentanza;
3. con il terzo motivo, si ascrive alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova, incombente al datore di lavoro, con riguardo alla realizzazione del fatto illecito contestato, avendo la Corte del merito conferito rilevanza alla confessione del lavoratore resa in maniera spontanea in fase di indagini preliminari sulla esistenza di un illecito disciplinare e senza una preventiva contestazione dell’addebito, dovendo ritenersi, secondo il ricorrente, che la detta confessione sia stata sostanzialmente revocata con la proposizione del ricorso per impugnativa del licenziamento;
4. con il quarto motivo, ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 7 I. 300/1070 e vizio di motivazione del fatto assumendosi che non si fosse trattato di indagini preliminari, ma di vera e propria fase disciplinare, posto che al C. erano state mosse specifiche e precise contestazioni di addebito, sulla base di accertamenti ed indagini già esperiti, come dichiarato dal teste P.P., sicché la procedura disciplinare di contestazione dell’addebito era avvenuta senza alcun rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 I. 300/70. Si adduce che la Corte territoriale non abbia correttamente valutato la realtà giuridica della fase in cui il C. era stato convocato, ritenendola esterna al procedimento disciplinare;
5. il ricorso non è meritevole di accoglimento;
6. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il ricorrente ha omesso di riportare il testo della note di contestazione idoneo a consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza del rilievo, in quanto, ove la contestazione sia articolata e particolareggiata, il richiamo per relationem non sarebbe inidoneo ad integrare l’assolvimento dell’obbligo ritenuto invece violato; deve, poi, osservarsi che la nuova formulazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966 prevede ora, a pena di inefficacia, che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, non essendo più possibile comunicarli in un momento successivo e che la Corte, con valutazione congrua ed esente da censure, ha rilevato come la lettera datata 15.2.2013 faceva esplicito riferimento alle contestazioni mosse in precedenza ed, in particolare, alle lettere del 24 ottobre e del 3.12. 2012, ritenute esaustive quanto a specificazione delle condotte contestate, con valutazione di merito insindacabile in questa sede;
7. anche in relazione al secondo motivo deve rilevarsi il medesimo difetto di autosufficienza evidenziato in relazione alle doglianze prospettate nel precedente motivo, tuttavia, per disattendere anche tale censura, è sufficiente osservare che ciò che assume rilevanza nella nuova formulazione dell’art. 2 l. 604/66 è la lettera di licenziamento, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, che ha disatteso il rilevo, riproposto nella presente sede, con motivazione non fatta oggetto di specifica censura; peraltro, anche sotto il vigore della vecchia disciplina, la comunicazione dei motivi assumeva rilievo soltanto in ipotesi di mancata specificità dei motivi della contestazione disciplinare;
8. Il terzo motivo va disatteso alla luce del principio affermati da questa Corte, alla cui stregua: in tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all’esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell’addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali (CFR: Cass. 27.11.2018 n. 30679);
8.1. va anche richiamato il reiterato insegnamento sempre di questa Corte, secondo cui, qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari; ne consegue che deve escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso (V. Cass. 20.1.2003 n. 772, cui è conforme anche la successiva Cass. 15.5.2006 n. 11100). Tale principio può essere richiamato anche per disattendere il successivo quarto motivo;
9. tale ultimo motivo, tuttavia, in disparte la sussistenza di una doppia conforme, ostativa, ratione temporis, alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., presenta profili di inammissibilità connessi al relativo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443 e, da ultimo Cass. 23.10.2018 n. 26874, nei termini riportati;
9.1. in particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. in tali termini, Cass. 15.1.2015 n. 635);
9.2. il vizio di inammissibilità che deve ravvisarsi nella formulazione del motivo scrutinato è bene evidenziato nella recente decisione a ss.uu. di questa Corte n. 23745 del 28/10/2020, che ha sancito il principio alla cui stregua “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa“;
9.3. nessuna di tali prescrizioni risulta osservata nella formulazione del quarto motivo, che va pertanto ritenuto inammissibile;
10. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto;
11. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
12. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
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