CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22374
Inps – Omissione contributiva – Iscrizione alla Gestione commercianti – Esclusione – Natuta non commerciale dell’attività svolta quale socia accomandataria – Accertamento
Rilevato in fatto
che, con ordinanza depositata il 9.4.2015, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il gravame avverso la sentenza di prime cure con cui il locale Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta da D.G. avverso talune cartelle esattoriali con le quali le era stato ingiunto di pagare all’INPS contributi asseritamente dovuti alla Gestione commercianti in quanto socia accomandataria di società titolare di due immobili; che i giudici territoriali hanno ritenuto che l’appello non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento in relazione al precedente intervenuto inter partes ad opera della stessa Corte fiorentina, che con sentenza n. 104/2012 aveva risolto la stessa questione ancorché con riferimento ad annualità d’iscrizione e cartelle differenti da quelle oggetto del presente giudizio;
che avverso la pronuncia di primo grado ha ritualmente proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che D.G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 613/1966, 1 e 2, I. n. 1397/1960 (il primo due quali nel testo modificato dall’art. 1, comma 203, I. n. 662/1996), e 2291, 2298 e 2697 c.c., per essere stata l’iscrizione dell’odierna controricorrente alla Gestione commercianti esclusa sul rilievo della natura non commerciale dell’attività svolta quale socia accomandataria di E. di G.D. & C. s.a.s.;
che, rigettando il ricorso per cassazione proposto dall’INPS nei confronti della precedente decisione intervenuta inter partes e di cui s’è detto nello storico di lite, questa Corte ha ribadito il principio secondo cui il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, atteso che l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (così, in termini, Cass. n. 7785 del 2017);
che, essendo stato escluso anche in questo caso dal giudice di merito che l’INPS abbia dato prova dell’avvenuto svolgimento di un’attività commerciale «con i caratteri richiesti dalla legge», tale non potendo ritenersi «la riscossione di canoni di locazione» di immobili le cui «attività amministrative, contabili e fiscali [siano] state delegate al commercialista» (così la sentenza di prime cure, pagg. 3-4), il ricorso va rigettato, non essendo imputabile alla decisione impugnata il lamentato errore di diritto; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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