CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2018, n. 8424
Sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata – Ricorso per Cassazione – Necessaria rubrica del motivo – Puntuale indicazione delle ragioni che giustificano la cassazione della sentenza di merito
Premesso
che con sentenza n. 6614/2012, depositata il 4 dicembre 2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto, con compensazione per intero delle spese del doppio grado, la domanda proposta da M.M. nei confronti del Bar Pasticceria Eredi G.C. di C.D.M. & C. s.a.s., diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per lo svolgimento delle mansioni di responsabile del laboratorio di pasticceria (2° livello CCNL Pubblici Esercizi), nel periodo dall’8 maggio 1998 al 2 settembre 1999;
– che a sostegno della propria decisione, esaminate le risultanze delle prove testimoniali, la Corte ha osservato che non erano stati acquisiti idonei elementi a dimostrazione della natura subordinata del rapporto; ha, inoltre, sottolineato, circa il regolamento delle spese di giudizio, l’esistenza di ragioni di opportunità per la loro integrale compensazione, avuto riguardo alla natura della controversia e alla diversa qualità delle parti;
– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con tre motivi;
– che la società ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo;
Rilevato
che il ricorrente censura l’impugnata sentenza di appello: 1) con il primo motivo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed illogicità manifesta, nonché per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, non avendo la Corte tenuto conto dell’intero materiale di prova acquisito al giudizio ed avendo interpretato le risultanze istruttorie in maniera parziale ed erronea; 2) con il secondo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo pronunciato in ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificazione dei motivi; 3) con il terzo, per violazione dell’art. 2697 cod. chi. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la Corte ritenuto, sulla scorta delle allegazioni della controparte, che egli avesse lavorato, nel periodo 2/8 – 6/9/1998, presso altro esercizio commerciale in Procida (in proprietà comunque dello stesso datore di lavoro) e avendo, inoltre, sollevato infondati dubbi sull’attendibilità dei testi di parte ricorrente;
– che, con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la società censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., non ravvisandosi nel caso di specie né giusti motivi (secondo la formulazione della norma antecedente all’entrata in vigore della I. n. 69/2009), né gravi ed eccezionali ragioni (secondo la formulazione introdotta da tale legge) per la disposta compensazione delle spese di giudizio;
Osservato
che il primo e il terzo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili;
– che, infatti, risolvendosi nella denuncia di varie carenze riconducibili ad incompletezza e incoerenza nell’esame del materiale probatorio, i motivi in esame non si conformano al modello legale del nuovo vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 134, e delle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che hanno definito l’ambito e il perimetro applicativo della riforma, a fronte di sentenza depositata il 4 dicembre 2012 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della stessa (11 settembre 2012);
– che, d’altra parte, non è chiarito dal ricorrente quali norme di diritto sarebbero state violate dalla Corte di merito e ciò nell’inosservanza del principio, più volte ribadito da questa Corte, per il quale “il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);
– che il secondo motivo è infondato, dovendosi confermare l’orientamento, per il quale “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia”: Cass. n. 24155/2017 (ord.);
– che parimenti infondato è il ricorso incidentale;
– che al riguardo si deve premettere che la disciplina applicabile al caso concreto è quella anteriore alla I. 18 giugno 2009, n. 69, posto che il giudizio risulta instaurato (con la notifica in data 28/9/2006 del ricorso di primo grado) prima della sua entrata in vigore;
– che di tale disciplina ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, rientrando nella nozione di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite anche la “natura della controversia”, a cui fa richiamo la sentenza impugnata (in autonoma aggiunta alla “diversa qualità delle parti”) nella chiara considerazione dello sviluppo del dibattito processuale e dell’accertata complessità della vicenda;
Ritenuto
che entrambi i ricorsi, principale e incidentale, devono, pertanto, essere respinti;
– che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione per intero delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara per intero compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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