CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9629
Tributi indiretti – IVA – Accertamento – Riscossione – PVC – Processo tributario
Fatto di causa
Con sentenza n. 396/25/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso, fondato su numerosi motivi formali e sostanziali, proposto dalla Srl M. & M. contro l’invito al pagamento della somma di euro 313.910,84 a titolo di IVA evasa, per gli anni di imposta 2005 e 2006, emesso dalla Agenzia delle Dogane a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza in data 23.3.2007, che, nell’ambito del controllo delle bollette doganali di importazione provenienti dalla Cina e destinate alla Srl M. & M., con beneficio delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo del deposito fiscale IVA gestito dalla Spa S.A., aveva accertato l’omessa introduzione fisica, all’interno del deposito IVA o degli spazi limitrofi, della merce che era stata consegnata direttamente all’importatore, come aveva riconosciuto con dichiarazioni rese a verbale l’amministratore della società che aveva addebitato la mancanza alla scarsa accortezza di un dipendente il quale non aveva dato istruzioni affinchè avvenisse il transito del container contenente la merce nel deposito IVA.
La CTP, per quanto ancora interessa, rilevava che, in mancanza del transito effettivo della merce nel deposito IVA, la società era incorsa nella violazione dell’art. 70 del DPR n. 633 del 1972, per cui l’IVA era stata correttamente recuperata dalla Amministrazione Finanziaria.
Investita dall’appello della società M. & M., che aveva riproposto le questioni formali e sostanziali già dedotte in primo grado, fra cui la eccezione di prescrizione triennale della imposta e l’ingiustificato recupero della stessa considerato il suo assolvimento mediante autofattura, nonchè la violazione e falsa applicazione del dl. n. 2 del 2009 e del codice doganale comunitario, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 26/8/2013, depositata il 6.2.2013, ha accolto l’appello relativamente alla eccezione di prescrizione triennale – decorrente dalla data nella quale era stata effettuata la operazione doganale – dell’IVA dovuta sulle operazioni doganali fino al n. 13 d’ordine della tabella di sintesi allegata all’atto impugnato, così respingendo la tesi dell’Ufficio per cui la prescrizione sarebbe stata non inferiore a sei anni in presenza di un delitto, non avendo l’ufficio provato di avere contestato formalmente alcun fatto illecito alla contribuente; ha invece respinto nel resto l’appello ed ha compensato le spese del giudizio ritenendo dovuta l’IVA per le operazioni non prescritte poichè era rimasto provato che la merce era stata consegnata immediatamente al suo proprietario il che escludeva la agevolazione fiscale di cui all’art. 50 bis, comma 4 lett. b), del dl. n. 331 del 1993, con assorbimento delle altre eccezioni dedotte.
Contro la sentenza di appello, notificata dalla società M. & M. alla Agenzia delle Entrate in data 12.11.2013, ha proposto ricorso per cassazione la detta società, affidato a tre motivi, con atto notificato il 22 marzo 2014 e successive note integrative.
La Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso, contenente altresì un motivo di ricorso incidentale, notificato il 14 aprile 2014.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente principale si duole cumulativamente e testualmente della “Violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 24 della Costituzione — Omessa ed errata valutazione ed interpretazione della prova (la merce è stata regolarmente introdotta) — omissione, insufficiente, contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio”, per avere la sentenza impugnata fondato la prova della presunta irregolarità delle operazioni sulle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società che però nulla provavano, come risultava dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che veniva integralmente trascritto, e benché la condotta della società fosse stata conforme alla normativa vigente come modificata dall’art. 16 comma 5 bis del dl. n. 185 del 2008 in virtù della quale non vi era necessità della introduzione fisica della merce nel deposito IVA.
Con il secondo motivo deduce la “Inapplicabilità al caso di specie del comma 1 dell’art. 70 del DPR n. 633 del 1972 — Violazione della norma — La neutralità dell’imposta sul valore aggiunto — Omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio” per avere la sentenza di appello omesso di tenere conto della eccezione proposta dall’appellante per cui le operazioni di immissione in libera pratica di merce da introdurre nel deposito IVA non sono ricomprese tra le importazioni così come definite dall’art. 67 del decreto IVA, mentre sono operazioni effettuate senza pagamento di imposta, così come espressamente previsto dall’art. 50 bis comma 4 lett. b) del dl. n. 331 del 1993, che rientrano tra le destinazioni indicate all’art. 4, punti 15 e 16 lett. a), del codice doganale comunitario, per cui si applica il principio di neutralità dell’IVA nel cui ambito il sistema dell’inversione contabile non è un vantaggio fiscale, come ritenuto dalla sentenza Halifax della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
Con il terzo motivo deduce testualmente: “Competenza territoriale — Incompetenza dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 — omissione dell’esame circa un punto controverso e decisivo del giudizio — insufficienza, contraddittorietà della motivazione” poiché la competenza territoriale apparteneva alla Dogana di Caserta, che, in virtù di Determina Direttoriale della Centrale Agenzia delle Dogane del 201.12.2006, era stata istituita per la provincia di Caserta, cui spettava il controllo del deposito IVA gestito dalla S.A. Spa.
Con il controricorso la intimata ha rilevato la inammissibilità del ricorso della società ricorrente per tardività, stante la scadenza del termine breve sia per il notificato che per il notificante con decorrenza dalla data della notifica della sentenza da parte del notificante, nonché per la incongruità dei vizi denunciati, di cui fra l’altro il dedotto vizio di incompetenza territoriale non era mai stato dedotto nel giudizio di merito, bensì per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Ha altresì proposto ricorso incidentale denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 3° Paragrafo, del Codice Doganale Comunitario e dell’art. 84, comma 1, del TULD, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata dichiarato la prescrizione triennale dell’IVA relativa alla prima parte delle operazioni benchè, anche nella interpretazione della disposizione data da parte della giurisprudenza di legittimità, la presenza di un comportamento perseguibile penalmente risultante, come nella specie, dal verbale di constatazione, poteva costituire atto interruttivo della prescrizione, pur in mancanza di prova di denuncia penale formale, in quanto idoneo a manifestare la volontà di perseguire penalmente il responsabile. Il ricorso è in effetti inammissibile per tardività, in quanto proposto in data 22 marzo 2014 ad opera della parte che, come risultante dalle stesse dichiarazioni contenute nel ricorso e confermato dalla Agenzia delle Dogane nel controricorso, aveva notificato la sentenza alla Agenzia delle Dogane in data 12.11.2013 al fine di fare decorrere il termine breve e quindi dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., computato a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della stessa parte ricorrente.
E’ consolidato anche nella giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte il principio, al quale si intende dare continuità in questa sede, per cui la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine breve di impugnazione, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla “scienza legale” collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all’esito del giudizio ed all’intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l’indisponibilità delle relative situazioni giuridiche (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23829 del 19/11/2007 Rv. 600308 — 01 e successive conformi; da ultimo Sez. 3-, Sentenza n. 5177 del 06/03/2018 Rv. 647951 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13447 del 29/05/2018 Rv. 648920 — O che hanno confermato l’indirizzo per cui, in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’art. 326, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo, i termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante).
L’orientamento consolidato è stato ribadito di recente dalla Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 6278 del 2019) che ha affermato il seguente principio di diritto: “«In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti».
Ed è poi consolidato anche il principio per cui, nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato 3 del dl. n. 40 del 2010, conv. in I. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992, essendo ciò legislativamente previsto (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018 Rv. 649202 – 01). Si deve quindi prendere atto della inammissibilità del ricorso della Srl M.&M. che non consente di prenderlo in esame.
Il ricorso incidentale tardivo della Agenzia delle Dogane è dal suo canto inefficace ex art. 334 comma 2 cpc stante la inammissibilità del ricorso principale, che, come tale, non priva di efficacia il ricorso incidentale, purché sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale, mentre diventa inefficace qualora sia stato proposto tardivamente, come nel caso in esame, solo in data 14 aprile 2014, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 12.11.2013 (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 08/02/2011 Rv. 616679 — 01; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018 Rv. 650024 – 01)
Tenuto conto dell’esito finale della lite, devono essere compensate anche le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono, ratione temporis, i presupposti per la applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in ordine al raddoppio del contributo unificato con riguardo alla ricorrente Srl M. & M..
Non sussistono invece i presupposti con riguardo alla posizione della controricorrente Agenzia delle Dogane, poiché la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 Rv. 652317 – 01) e comunque si tratta di ricorrente pubblico che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della Srl M. & M. ed inefficace il controricorso incidentale della Agenzia delle Dogane.
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 c.1 quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
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