CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9631
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Verbale di constatazione – Contenzioso tributario
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con atto notificato alla controparte il 20 ottobre 2015 con quattro motivi contro T.T. e Confezioni di C.S. & c. Sas per la cassazione della sentenza n.530/7/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa il 27.2.2015, depositata il 16.3.2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno di imposta 2007 con cui, sulla base delle risultanze di un verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Bari a carico della W.S. Srl, era stato disconosciuto nei confronti della T. Sas il regime previsto dall’art. 50 bis del D.L. n. 331 del 1993 su merci provenienti dall’estero in libera pratica transitate per il deposito fiscale IVA gestito nel porto di Bari dalla predetta W.S. Srl;
2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. confermava la decisione di primo grado e compensava fra le parti le spese di lite, ritenendo che gli assunti formulati con l’avviso di accertamento, fra l’altro mai dimostrati, avessero perso comunque consistenza in virtù della interpretazione autentica con effetto retroattivo dell’art. 50 bis del D.L. n. 331 del 1993, introdotta con l’art. 8 comma 21 bis del D.L.n. 16 del 2012, trattandosi fra l’altro di materia di competenza delle Agenzia delle Dogane;
3. A seguito del ricorso, la società resiste con controricorso;
4. L’Agenzia delle Entrate, in data 18.7.2018, ha trasmetto tramite PEC a questa Corte richiesta di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cpc, poiché sulla questione controversa, a seguito dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 2014, C-273/13 (Equoland) e della collegata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Direzione Centrale degli affari legali e contenzioso aveva impartito la direttiva n. 26 del 2017 invitando le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti e la Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani aveva annullato l’atto impositivo impugnato nel presente giudizio con provvedimento del 12 giugno 2018 prot. RI n. 3858/2018, dal che discendeva che la Agenzia ricorrente non aveva più interesse alla decisione del ricorso che non era utilmente proseguibile ed al quale rinunciava; con conseguente richiesta di compensazione delle spese di lite in considerazione della rinuncia alle spese sottoscritta dalla controparte;
5. L’istanza è stata notificata via PEC alla controparte nella stessa data del 18 luglio 2018;
6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 marzo 2019.
Considerato che
1.1. La ricorrente ha depositato l’istanza, che risulta notificata via PEC alla controricorrente, di rinuncia al ricorso per cassazione per mancanza di interesse alla decisione del giudizio essendo stato nel frattempo autoannullato in via amministrativa l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con compensazione delle spese processuali;
1.2. “A norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010);
1.3. Nel caso di specie, in conseguenza dell’autoannullamento in sede amministrativa dell’atto di accertamento oggetto del presente giudizio è venuto meno l’interesse dell’Agenzia delle Entrate alla decisione sul ricorso;
1.4. Le spese processuali possono essere compensate in relazione al comportamento complessivo delle parti, avuto riguardo pure alla nota depositata in causa dalla Agenzia con cui il legale rappresentante della società T. aveva comunicato alla Agenzia delle Entrate in data 5.6.2018 la propria disponibilità a rinunciare alle spese del giudizio nella ipotesi di esercizio della autotutela da parte dell’Ufficio e non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 — 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 (Rv. 649019 – 02; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015 (Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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