CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9668
Assistenza didattica a studenti per il superamento degli esami universitari ed il conseguimento di titoli di istruzione media superiore – Natura subordinata dei rapporti di lavoro a progetto con i tutor – Progetto sostanzialmente coincidente con l’attività imprenditoriale – Mera riproposizione dell’oggetto sociale – Progetto specifico – Attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato l’opposizione proposta da CESD – Corsi editati schede didattiche Srl avverso il ruolo formato per la riscossione dei contributi previdenziali e relativi accessori di cui alla cartella esattoriale numero 0972010000937838316 per € 66.630,22.
2. La Corte territoriale condivideva la valutazione del primo giudice in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro a progetto instaurati dalla società con i c.d. tutores, argomentando che l’attività imprenditoriale ha ad oggetto l’assistenza didattica e amministrativa a studenti per il superamento degli esami universitari ed il conseguimento di titoli di istruzione media superiore e che i lavoratori erano incaricati dello svolgimento della funzione di docente. Riteneva che nel caso in esame il progetto fosse sostanzialmente coincidente con l’attività imprenditoriale svolta dalla società, essendo al riguardo ininfluente che i collaboratori curassero la preparazione dei singoli studenti. Riteneva poi fossero rimaste generiche le allegazioni dell’appellante relative ad ulteriori attività di assistenza amministrativa, delle quali non era provata l’incidenza sulla complessiva attività imprenditoriale. Alla mancanza di valido progetto doveva conseguire la violazione dell’art. 61 primo comma del d.lgs n. 276 del 2003 e la natura subordinata del rapporto di lavoro con i collaboratori di cui al verbale di accertamento del 3/7/2008.
3. Per la cassazione della sentenza CESD – Corsi editati schede didattiche Srl e il dott. F.B., amministratore unico e legale rappresentante, hanno proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps – SCCI con controricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
Considerato che
4. a fondamento del primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riguardo alla non genuinità della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, per coincidenza del progetto con l’oggetto sociale dell’impresa. Riferiscono che l’oggetto sociale consiste anche nell’organizzare una complessiva attività di assistenza agli studenti nella preparazione scolastica e universitaria, mentre i contratti per i tutores (gli insegnanti) individuavano, come progetto, il compito di preparare un allievo o un gruppo ristretto di allievi ad un certo esame scolastico universitario verso un corrispettivo. Non sussisterebbe pertanto la coincidenza del progetto con l’oggetto sociale.
5. Come secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché la contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riguardo alla genericità del progetto allegata al contratto di collaborazione. Sostengono che sussisterebbe nel caso il requisito della specificità del progetto, in quanto viene in rilievo un’ attività delimitata funzionalmente e temporalmente cui inerisce un chiaro risultato finale, atteso che i contratti in esame riportavano l’indicazione specifica dello studente, della materia oggetto dell’insegnamento, del progetto consistente nel programma universitario o ministeriale, dello specifico esame o della materia oggetto dell’insegnamento e l’indicazione specifica delle fasi necessarie per addivenire alla realizzazione del progetto.
6. Come terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine un punto decisivo della controversia con riguardo all’ effettiva eterodirezione delle collaborazioni a progetto ex articolo 2094 c.c. Lamentano che la sentenza della Corte d’appello abbia ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro pur non rinvenendosi nel concreto atteggiarsi degli stessi gli elementi tipici della subordinazione come delineati dall’art. 2094 c.c.
7. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
Occorre premettere che nel caso opera la definizione legale del contratto a progetto fornita dall’art. 61 del d.lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall’art. 1 comma 23 lettera a) della l. n. 92 del 2012, modificato dall’art. 24 bis comma 7 del d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012 ed ancora dall’art. 7 comma 2 lettera c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in l. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dall’art. 52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.
8. Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di “specifico progetto”, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.
9. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.
10. Né diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all’espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una “fase” del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell’attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa.
11. Risulta dunque corretta la statuizione della Corte di merito, basata sulla ritenuta assenza di un valido progetto per la sua coincidenza con l’ordinaria attività aziendale, nell’accertato difetto di alcuna distinzione qualitativa, quantitativa o temporale, rispetto ad essa.
12. Quanto alla critica alla ricostruzione fattuale tesa a valorizzare gli aspetti del progetto che sarebbero stati ignorati dalla Corte territoriale che ne dimostrerebbero la specificità, occorre rilevare che essa è inammissibile, essendo descritto solo per sintesi il contenuto dei contratti (pg. 12 e 13 del ricorso), senza riportarne il testo, né indicarne la collocazione in atti, né allegandoli al ricorso, in difetto dei requisiti di specificità del motivo imposti dagli artt. 366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c.. Questa Corte ha infatti in proposito da tempo chiarito che qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).
13. In relazione al terzo motivo, basta qui ribadire che l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142 del 29/03/2017).
14. La Corte territoriale si è poi attenuta alla soluzione patrocinata da questa Corte, secondo la quale la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018).
15. Le considerazioni che precedono hanno determinato la soluzione adottata dalla Corte territoriale nel senso dell’esclusione della necessità di indagare in ordine alle effettive modalità con cui si è realizzato il rapporto di lavoro.
16. Segue coerente il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese dei soccombenti i favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo.
17. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps – SCCI, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.