CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9670 – In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia richiede, secondo la disciplina della L. n. 297 del 1982, art. 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo