CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2019, n. 31838
Rapporto di lavoro subordinato – Contributi e premi dovuti – Rideterminazione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata l’11.7.2013, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato i contributi e i premi dovuti da L.R. in relazione al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con G.D.L., rapportandoli ad una minore durata del rapporto stesso e ad un minor orario di lavoro, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando L.R. a rifondere le spese processuali in favore dell’INPS e dell’INAIL, liquidate rispettivamente in € 8.000,00 e in € 1.860,00;
che avverso tale pronuncia L.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito rapportato la prestazione lavorativa alla minor durata accertata in altra sentenza resa sul ricorso proposto nei suoi confronti dalla lavoratrice, nonostante che detta sentenza fosse stata esplicitamente richiamata nella motivazione della pronuncia qui impugnata a sostegno del decisum;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 e 2108 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere della prova del lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione del d.P.R. n. 115/2002 per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in favore dell’INPS senza considerare che la propria sentenza aveva considerevolmente ridotto l’ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti rispetto a quanto originariamente preteso dall’ente previdenziale e per di più in contrasto con i parametri di legge, specie tenendo conto dell’avvenuta riunione dei procedimenti e della mancata applicazione dell’art. 151 att. c.p.c.;
che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, facendo rinvio ad atti processuali di altro giudizio (sentenza n. 322/2013, resa nel giudizio tra l’odierna ricorrente e G.D.L., richiesta di chiarimenti al CTU effettuata dal Collegio giudicante in quel giudizio, risposta del CTU: v. ricorso per cassazione, pagg. 18-19) che non sono stati trascritti in ricorso, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte in atto si troverebbero;
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, non potendo censurarsi per violazione delle regole di riparto circa l’onere della prova del lavoro straordinario il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la sussistenza della prova dell’avvenuta prestazione di lavoro straordinario (giurisprudenza costante: v., tra le più recenti, Cass. n. 13395 del 2018), né più in generale potendo dedursi una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
che altrettanto inammissibile è il terzo motivo, non precisando il ricorso se e quale sia stato l’effettivo pregiudizio economico patito in conseguenza della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di merito ed essendosi viceversa chiarito che, allorché si deduca in sede di legittimità la violazione dei criteri legali per la determinazione delle spese di lite, la parte ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle disposizioni invocate (Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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