CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3275 – L’esenzione ICI è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici