CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297
Tributi locali – ICI – Terreni agricoli – Rendite catastali – Aggiornamento – Termini di notificazione
Rilevato che
1.- M.E. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI 2007, per terreni agricoli siti nel Comune di Carinola, deducendo l’errata determinazione della base imponibile e delle rendite catastali. Il Comune ha resistito deducendo di essersi basato sulle rendite catastali come determinate e pubblicate dall’agenzia del territorio. La agenzia del territorio, costituendosi in primo grado, ha dedotto di avere adeguato i redditi dei terreni a seguito di domanda del ricorrente all’AGEA per la erogazione di contributi agricoli e che le rendite così determinate non erano state impugnate dal contribuente nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento.
2.- La CTP di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’agenzia del territorio ritenendolo tardivo, accogliendo invece quello proposto contro il Comune; il Comune ha appellato la sentenza e il contribuente ha proposto appello incidentale deducendo la errata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate poiché non gli è mai stato notificato alcun atto di attribuzione nuove rendite prima dell’avviso di accertamento; la CTR della Campania ha respinto entrambi gli appelli confermando la sentenza di primo grado e, in particolare, sull’appello incidentale, ha affermato che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006.
3. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il M., affidandosi ad un unico motivo. L’agenzia del territorio si è costituita tramite Avvocatura dello Stato al solo fine di partecipare alla eventuale discussione. Non si è costituito il Comune.
Considerato che
4.- Con il primo e unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 21 del D.Igs. 546/1992 e dell’art. 2 comma 33 del DL 262/200 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
4. 1.- La CTR ha ritenuto legittima l’attribuzione delle rendite osservando che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, a mente del quale i ricorsi ex art. 2 del D.Lgs. 546/1992 possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle rendite.
4.2. Secondo il contribuente detta norma non vale a derogare la disposizione fondamentale contenuta nell’art. 21 del D.Igs. 546/1992 secondo la quale il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. La norma richiamata dalla Commissione -secondo il contribuente- introduce una semplice facoltà, e per questa ragione utilizza il termine “possono”, ma non commina la decadenza dal diritto di impugnare la rendita in esito alla notifica dell’avviso di accertamento, atteso che non prevede alcuna sanzione di inammissibilità del ricorso a differenza di quanto espressamente prevista dall’art. 21 del D.Igs 546/1992.
4.3. La CTR ha applicato l’art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, poiché la norma regola la specifica fattispecie qui in esame, trattandosi di aggiornamento dei redditi dei terreni a seguito di domanda del ricorrente all’AGEA per l’erogazione di contributi agricoli.
La norma applicata, nella parte che qui interessa, stabilisce che «In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente». L’art. 74 della legge 342/200 a sua volta stabilisce che «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati».
Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pone come norma in deroga non solo rispetto all’art. 74 della legge 342/2000 ma anche rispetto all’art. 21 del D.Igs. 546/1992, richiamato dall’art. 74. La deroga ha l’effetto di rendere efficace l’aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla notificazione e mutare la durata del termine previsto dall’art. 21 (da 60 giorni a 120 giorni) e la sua decorrenza (non più dalla notifica al contribuente ma dalla pubblicazione del comunicato) Resta invece fermo quanto previsto dall’art. 21 sull’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine.
Secondo la interpretazione proposta dal ricorrente invece l’art. 2 comma 33 aggiungerebbe solo una facoltà di impugnazione preventiva senza derogare all’art. 21 del D.Igs. 546/1992. Questa è tuttavia una interpretazione in aperto contrasto con la lettera della legge, che per esplicita volontà del legislatore è formulata come norma speciale in deroga, e quindi si applica -solo alle fattispecie in essa considerate- in luogo della norma generale nella parte in cui stabilisce la deroga, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalla norma generale. Non vi è quindi necessità che il comma 33 dell’art. 2 citato stabilisca espressamente che il termine è a pena di inammissibilità perché ciò è già previsto dalla norma generale, che resta applicabile nella parte in cui non è derogata dalla norma speciale.
4.3. E’ quindi corretta la interpretazione e applicazione della norma operata dalla CTR e il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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