CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2020, n. 2632
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazioni – Art. 1, co. 7, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 2 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 – Cessioni di terreni in favore dell’Amministrazione separata – Esclusione
Premesso che
1. R.P. ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla prima sezione della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in data 20 gennaio 2014, n. 5, con cui è stato giudicato legittimo il provvedimento impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, in revoca delle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e dall’art. 2 della tariffa allegata al d.lgs. 347 del 1990 e fruite da esso ricorrente in relazione alla vendita di terreni in favore della Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pescosa del Comune di Corvara (BZ), sul presupposto – ritenuto da esso ricorrente erroneo – che detta Amministrazione non avesse natura di ente pubblico territoriale;
2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso:
3. il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. Il ricorso è infondato. Il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa (e non proporzionale) è previsto dall’art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e, rispettivamente, dall’art. 2 della tariffa allegata al d.lgs. 347 del 1990, “se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane” e per “le trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni o a favore di altri enti pubblici territoriali”. I diritti di uso civico sono diritti di godimento che spettano su determinati beni alla collettività indifferenziata degli abitanti su un territorio. La collettività, non essendo dotata di personalità giuridica, non ha facoltà di compiere validi atti giuridici di amministrazione e disposizione di tali diritti e per questo l’ordinamento ha individuato forme organizzative alle quali tali facoltà sono imputate. Le forme organizzative previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno) sono il comune, l’associazione agraria e l’amministrazione separata dei beni frazionali per l’ipotesi in cui i diritti d’uso civico spettino a comunità originarie insediate su una parte soltanto del territorio del comune (frazioni). L’art. 26 della legge ha stabilito che “I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione …. I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell’art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi”. L’art. 64 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) ha stabilito che “Per l’amministrazione separata di cui nel capoverso dell’art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. Saranno applicabili all’amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale. L’amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l’andamento e rivederne i conti”. Successivamente, l’assetto delle amministrazioni separate frazionali è stato ribadito dalla legge 278/1957 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali) la quale dispone che all’amministrazione dei diritti frazionali d’uso civico provvede un comitato di cinque componenti eletti tra i residenti iscritti nelle liste elettorali, secondo le modalità di cui all’art. 2 della medesima legge e delle leggi regionali. La legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980. n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), in linea con la legge statale, prevede, all’art. 1, che “L’amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri…. Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria”. Prevede poi, all’art. 6 bis, che “L’amministrazione dei beni uso civico può acquisire immobili rustici nonché altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico”. Questa Corte ha affermato che l’Amministrazione separata, è una “struttura, dotata di soggettività giuridica, contemplata dal sistema positivo della l. 1766 del 1927 e del relativo regolamento di esecuzione al fine di assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico della popolazione frazionaria” (Cass., Sez. Un., 10 novembre 1980, n. 6017; Cass., 19 settembre 1992, n. 10748; Cass. 30 novembre 2012, n. 21488; Cass. 28 gennaio 1966, n. 345). Pur trattandosi quindi di enti, ed in ragione delle modalità di elezione del comitato, di enti esponenziali delle collettività di riferimento, non si tratta di enti pubblici territoriali posto che questi ultimi sono gli enti elencati dall’articolo 114 della Costituzione, ossia, oltre allo Stato, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. Ciò a tacere della tesi dottrinaria secondo la quale l’amministrazione separata dei beni frazionali ha natura privata essendo espressione «dell’autonomia dominicale» della collettività (tesi che ha trovato successiva conferma da parte dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 recante “Norme in materia di domini collettivi”, entrata in vigore i 31 dicembre 2017). La natura della amministrazione separata esclude che per essa possano valere le disposizioni di cui all’art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e all’art. 2 della tariffa allegata al d.lgs. 347 del 1990;
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. l’assenza di pregresse pronunce di legittimità relative alla fattispecie, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio;
5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16664 - A seguito delle novità introdotte al d.lgs. n. 347 del 1990 dal comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006, l'imposta catastale dell'1% trova applicazione anche sui trasferimenti aventi per…
- CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU. - Sentenza 09 giugno 2021, n. 16080 - La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3459 - Gli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa -…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24158 - Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8148 - In tema d'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte 1, allegata al d.P.R.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…