CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14319
Imposte dirette – IRPEF – Province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990 – Rimborso – Termine per la costituzione in giudizio
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’Ufficio finanziario avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte IRPEF versate negli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dai contribuenti residenti in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., all’esito dell’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, disposta con ordinanza interlocutoria del 19/12/2017, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 14, 17 e 33 del d.m. 09/04/2001 (di approvazione delle condizioni generali del servizio postale), poiché la CTR ha ritenuto quale causa di inammissibilità dell’appello il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto medesimo.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
2.1. Invero, nel caso di specie è pacifico, perché ammesso dalla parte ricorrente, che la stessa non provvide a depositare, all’atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’atto di appello, che però non consente di far ritenere idoneamente superata l’inammissibilità del ricorso impugnatorio secondo i principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
2.2. Nella specie, sull’avviso di ricevimento della raccomandata postale manca l’attestazione certa della data di spedizione della stessa e la notifica dell’appello risulta essersi perfezionata in data 14/05/2013 (come ammesso dalla stessa ricorrente), ovvero un giorno dopo la scadenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, per impugnare la sentenza di primo grado (pubblicata in data 13/11/2013 e non notificata), che andava a scadere il 13/05/2013.
2.3. Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra citate pronunce, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017). Né a superare tale prova è utile la distinta delle raccomandate prodotta dall’Agenzia delle entrate, mancando la stessa del timbro dell’ufficio postale accettante (Cass. n. 22878 del 2017, Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016).
4. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato; inoltre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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