CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14388
Contratti di lavoro a progetto – Illegittimità – Cartella esattoriale – Inail – Rideterminazione dei premi assicurativi
Rilevato che
L.A.V., titolare dell’impresa individuale E.C. di L.V., propose opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’Inali gli aveva intimato il pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di premi assicurativi in relazione agli anni 2004, 2005 e 2006 per i dipendenti assunti con contratti di lavoro a progetto ritenuti illegittimi; che accolta tale opposizione dal giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, il quale aveva ritenuto che l’iscrizione a ruolo del credito fosse impedita dall’impugnazione esperita contro il verbale di accertamento svolto dall’Inps nell’ambito di altra controversia, la Corte d’appello di Brescia (sentenza del 3.7.2012) ha riformato tale decisione, dopo aver accolto il gravame dell’Inail, rigettando l’opposizione alla predetta cartella;
atteso che la Corte di merito ha posto a base del suo convincimento la considerazione che i contratti a progetto stipulati dall’appellato erano nulli, essendo finalizzati a dissimulare rapporti di lavoro subordinato, per cui correttamente l’Inail aveva proceduto alla rideterminazione dei premi assicurativi in applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs n. 276/03;
posto che per la cassazione della sentenza propone ricorso A.V.L. con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Inail, mentre Equitalia Esatri s.p.a. rimane solo intimata;
Considerato che
col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 102, 137 e 415 c.p.c., nonché per nullità della sentenza per error in procedendo, il ricorrente denunzia l’inammissibilità della causa promossa in secondo grado dall’Inail per l’omessa notifica dell’atto d’appello alla società esattrice del credito, vale a dire ad Equitalia Esatri s.p.a., dal medesimo ritenuta litisconsorte necessaria nel rapporto venutosi a creare per effetto della procedura di riscossione del credito oggetto di causa, dal momento che, a giudizio della difesa, l’annullamento dell’opposta cartella produceva effetti anche nei confronti di quest’ultima;
atteso che tale motivo è infondato, dal momento che correttamente la Corte distrettuale ha rilevato che solo l’Inail era il soggetto titolare del diritto di credito al quale competevano le funzioni di accertamento, liquidazione ed iscrizione a ruolo dello stesso, mentre la società di riscossione era il soggetto deputato alla esecuzione della procedura di incasso, quale responsabile della formazione della cartella e della sua notificazione, per cui l’ente creditore e la società affidatala della riscossione del credito assumevano posizioni ben distinte, con la conseguenza che l’ipotesi del prospettato litisconsorzio avrebbe potuto essere configurata solo se fosse stata contestata la legittimità formale degli atti di esazione, mentre nella fattispecie si era avuta contestazione del diritto di credito e della sua iscrizione a ruolo, situazione, questa, in cui permaneva la legittimazione passiva del solo ente assicuratore titolare del credito; posto che la fondatezza di tali rilievi trova conforto anche nel precedente di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 23984 dell’11.11.2014) secondo cui <<Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l’eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte>>; verificato che col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs n. 546 del 31.12.1992 e dell’art. 61 del d.lgs n. 46/1999, oltre che per omessa motivazione su un punto decisivo della vicenda, il ricorrente rileva che Equitalia s.p.a., ricevendo il ruolo dell’Inail, avrebbe dovuto sospendere l’emissione dell’ordinanza, ben sapendo che in altro procedimento, in cui era parte in causa, era stata impugnata l’ordinanza ingiunzione relativa al ruolo dell’Inps fondato sul medesimo verbale ispettivo utilizzato anche nel presente giudizio per la rideterminazione dei premi assicurativi ed essendo, altresì, a conoscenza del fatto che la precedente ordinanza ed il presupposto verbale erano stati impugnati, tanto che l’esecutorietà del ruolo, della cartella esattoriale e del verbale era stata sospesa; di conseguenza, la società esattrice avrebbe dovuto operare lo sgravio dell’opposta cartella per evitare ulteriori danni al contribuente; invece, tali peculiarità della vicenda non erano state condivise dal giudice d’appello che si era limitato a sostenere che non sarebbe stato contestato il provvedimento Inail datato 5 maggio 2009 di modificazione della PAT (posizione assicurativa territoriale) e di rideterminazione dei premi, quando, in realtà, tale provvedimento era successivo all’avvenuta iscrizione a ruolo del 10.2.2009, per cui non poteva riferirsi all’accertamento oggetto di causa;
ritenuto che tale motivo è infondato in quanto, anzitutto, non è corretta l’affermazione del ricorrente secondo il quale la società esattrice avrebbe dovuto sospendere l’emissione dell’ordinanza – ingiunzione, posto che un tale potere compete solo all’organo che l’ha emessa in qualità di titolare del credito o al giudice investito della questione e non di certo al soggetto abilitato alla sola esazione, la cui attività si estrinseca, quale mero esecutore, nella notificazione della cartella al limitato fine della riscossione del credito in essa riportato; considerato, in ogni caso, che al riguardo si è già affermato (Cass. Sez. Lav. n. 9159 del 10/4/2017) che <<Il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali non subisce alcuna interdizione quando è stato impugnato in giudizio un autonomo credito iscritto a ruolo e portato a conoscenza della parte debitrice, in quanto l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, riconnette l’effetto impeditivo all’atto di accertamento posto a monte e non già dell’atto esecutivo che sta a valle. (In applicazione del principio la S.C, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che il giudizio di opposizione al ruolo comunicato con cartella esattoriale – o il ricorso in sede amministrativa – non impedisce all’Inps l’iscrizione di altri crediti, pur se il ruolo impugnato si fondi sulle medesime premesse di fatto e di diritto di quelli successivamente formati, salvo l’eventuale effetto preclusivo vincolante della formazione del giudicato su uno dei giudizi di opposizione)>>;
rilevato che correttamente la Corte di merito ha evidenziato che la norma di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999 preclude l’iscrizione a ruolo nell’ipotesi in cui sia impugnato in sede giudiziaria l’accertamento effettuato dall’ufficio procedente, ossia il verbale di accertamento e di contestazione delle violazione che è l’atto amministrativo sulla cui base vengono poi liquidati i crediti dell’istituto e formati i ruoli, atto, questo, che nella fattispecie era rappresentato dal provvedimento dell’Inail del 5.5.2009, con la conseguenza che l’omessa impugnazione di tale accertamento, che aveva comportato la rideterminazione dei premi, aveva impedito che si creasse una preclusione all’emissione della cartella; ritenuto, quindi, corretta sia la ricostruzione degli eventi che della vicenda giuridica in esame, è senz’altro condivisibile quanto affermato dalla Corte distrettuale circa il fatto che il giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’Inps, instaurato solo contro l’istituto di previdenza, non poteva comportare alcuna preclusione per l’emissione di altra cartella esattoriale da parte di un soggetto diverso, cioè l’Inail, estraneo al procedimento giudiziario di opposizione intrapreso nei confronti dell’Inps e questo a prescindere che non era nemmeno chiaro, secondo la stessa Corte d’appello, se in precedenza vi fosse stata un’opposizione al verbale di accertamento o solo una semplice opposizione alla cartella esattoriale emessa dall’Inps sulla scorta dello stesso verbale di accertamento; valutato, pertanto, che la peculiarità della fattispecie risiede proprio nel fatto che il credito Inail, pur traendo spunto dal verbale di accertamento dell’Inps, godeva di una propria autonomia in quanto basato su un accertamento dell’istituto assicuratore che non era stato specificamente impugnato;
verificato che col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs n. 276/2003 e dell’art. 61 del d.lgs n. 46/1999, oltre che per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta la parte della decisione impugnata in cui è stata rilevata l’assenza di un programma di lavoro all’interno dei contratti stipulati dalla società Edilcostruzioni, assumendo che tale convincimento sarebbe basato su una errata valutazione del materiale probatorio e sul malgoverno degli oneri probatori, mentre dal contratto stesso emergeva che il programma di lavoro era insito nella pattuita collaborazione; considerato che anche quest’ultimo motivo è infondato, posto che attraverso lo stesso il ricorrente tenta sostanzialmente una rivisitazione del materiale istruttorio che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, la decisione riposi su un’adeguata valutazione dei mezzi di prova esente da vizi di ordine logico-giuridico;
constatato che la Corte di merito ha adeguatamente spiegato che con l’accertamento ispettivo del 5.12.2006 era stata disconosciuta la validità di nove contratti a progetto stipulati con altrettanti lavoratori immigrati, che era stato prodotto un unico contratto a progetto, che il programma oggetto di quest’unico contratto riguardava, in realtà, delle mansioni normali di un operaio edile, che l’appellato non aveva allegato e offerto di provare circostanze idonee a supportare la tesi della riferibilità dell’attività lavorativa ad un programma specifico di lavoro, cioè diversa da quella ordinaria di costruzione svolta da qualsiasi muratore, e che la genericità dei capitoli di prova dedotti in primo grado confermava la conclusione in ordine al fatto che tali contratti erano finalizzati a dissimulare rapporti di lavoro subordinato, per cui correttamente l’Inail aveva proceduto alla rideterminazione dei premi;
tenuto, inoltre, conto del fatto che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 17127 del 17.8.2016) che <<In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso>> accertato, pertanto, che il ricorso va rigettato e che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell’Inail, mentre nessuna statuizione va a tal riguardo adottata rispetto alla società Equitalia Esatri s.p.a. – Agenzia della Riscossione per la Provincia di Brescia che è rimasta solo intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 3200,00, di cui € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a.
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