CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14427
Tributi – Agevolazione per la piccola proprietà contadina ex L. n. 604/54 – Acquisto fondiario – Tardiva presentazione del certificato (IPA) attestante il possesso del requisito – Revoca delle agevolazioni
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione, da parte di M.V.N. e R.S., di avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/54 – in relazione ad acquisto fondiario operato nel 2008 – per ritardo nella presentazione del certificato attestante la presenza del requisito richiesto, respingeva l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di accoglimento di primo grado.
In particolare la C.T.R. ha ritenuto che “manca agli atti la prova che la Regione Basilicata abbia fatto pervenire ai ricorrenti, in termini, il certificato definitivo” emesso dalla Regione il 20.8.2009, ma acquisito dopo la ricezione dell’avviso di liquidazione (successivamente al triennio successivo all’acquisto).
I contribuenti si costituiscono con controricorso.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge (artt. 3, 4, I. 604/1954), per avere la CTR ritenuto ininfluente il tardivo deposito del documento definitivo attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, in fattispecie nella quale risultava incontestato che il certificato (IPA) attestante il possesso del requisito è stato prodotto tardivamente, senza fornire la prova che la tardiva presentazione fosse addebitabile a rifiuto o ritardo illegittimo dell’Ente preposto.
Il motivo è fondato e va accolto, dando seguito a giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, perde il diritto ai benefici a meno che non provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (v. Cass. n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 21980 del 17/10/2014).
Spetta infatti al contribuente – e non alla Regione, come erroneamente statuito dalla CTR – provare di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne “l’iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass. n. 9842 del 19/04/2017; n. 2941 del 07/02/2018).
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
La peculiarità della fattispecie impone di compensare le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate le spese di ogni fase e grado.
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