CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14445

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello – Carattere devolutivo pieno – Riesame della causa nel merito – Riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento ignorati o rigettati dalla CTP – Onere di valutazione del giudice

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Associazione Sportiva Dilettantistica D.B. Salerno propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2008;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 DLgs. n. 546/1992 e 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il gravame non si sarebbe limitato ad un mero e generico rinvio alle istanze e difese di primo grado, ma avrebbe riproposto i motivi fatti valere con l’originario ricorso, giacché ignorati o rigettati dalla CTP, peraltro correlandoli in più parti al decisum;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il motivo, così come articolato, è fondato;

che il giudice di appello ha trascurato di considerare che i tredici motivi di gravame erano volti a contestare la ritenuta mancanza dei requisiti per ottenere le agevolazioni di cui alla legge n. 398/91, come la stessa CTR, del resto, aveva ricordato nella parte narrativa della decisione;

che, in ogni caso, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6-5, n. 1200 del 22/01/2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.