CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14447
Accertamento – Immobili – Rendita catastale – Variazione – Classamento
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che M. I. L. C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad una variazione della rendita catastale per due unità immobiliari;
Considerato
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, la L. C. invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 335 I n. 311/2004 e 9 DPR n. 138/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sufficiente la motivazione dell’Ufficio, reputando superflue le prove date dalla contribuente con la perizia giurata, in ordine alle qualità intrinseche degli immobili accertati, che avrebbero differenziato gli stessi da quelli posti nella medesima microzona; che, col secondo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di statuire in ordine a quale normativa avesse adottato l’Ufficio nell’atto di accertamento;
che, col terzo, la contribuente denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. c.p.c., giacché la decisione impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi sulla necessità del contraddittorio preventivo, che l’Ufficio aveva contestato nel suo gravame;
che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c: la sentenza avrebbe respinto le eccezioni preliminari di cui alla comparsa di costituzione, senza motivare il rigetto;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il quarto motivo – da esaminare con priorità – è inammissibile, giacché, per un verso, non precisa nel dettaglio la pregnanza delle eccezioni, ai fini dell’accoglimento del gravame, e, per altro verso, non viene dedotta un’omessa pronunzia;
che il primo motivo è inammissibile, giacché privo di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza ed altresì carente di autosufficienza, non riportando nel ricorso né allegando a parte l’atto di accertamento contestato;
che il secondo motivo è infondato, giacché la CTR ha chiaramente indicato che l’Ufficio aveva provveduto alla rideterminazione del classamento, ai sensi dell’art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004;
che il terzo motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata (pag. 8, ultimo periodo) discute appunto in ordine al rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, nel caso di specie;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.