CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10716
Agevolazione prima casa – Immobile non di lusso – Parametri – Valutazione lussuosità di una abitazione – “Superficie utile complessiva”
Premesso che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana in data 30 settembre 2014, n. 1881, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione emesso da essa Agenzia nei confronti di P.Z. e G.C., in revoca delle agevolazioni riconosciute dal n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’acquisto della “prima casa” non di lusso, sull’assunto per cui, contrariamente a quanto sostenuto da essa ricorrente, l’immobile compravenduto era da ritenersi appunto non di lusso, considerato che lo stesso, al netto dei locali del piano interrato e del sottotetto, i quali dovevano essere esclusi dal computo della superficie “utile” agli effetti dell’art. 6 del decreto ministero lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, in quanto di altezza insufficiente per essere abitabili secondo la vigente normativa statale e locale, era di dimensioni inferiori alla soglia dei 240 metri quadrati (solo superata la quale avrebbe potuto essere qualificato come di lusso ai sensi del predetto art.6);
2. i contribuenti hanno depositato controricorso, illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c.e 2900 c.c. per avere la commissione regionale affermato che i locali del seminterrato non avevano l’altezza minima richiesta dal regolamento comunale per essere abitabili laddove i giudici di primo grado, con pronuncia non impugnata dai contribuenti e quindi definitiva, avevano invece dichiarato che detti locali avevano caratteristiche ed impianti tecnologici tali da consentirne la “utilizzabilità e la parziale abitabilità diurna”;
2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, n.21, dell’art. 1, parte 1, nota 2, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e degli art. 6 e 10 d. m. 2 agosto 1969, deducendo che la commissione si è basata sull’errata tesi per cui la situazione di abitabilità -rectius “agibilità” (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380)- rileva ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.m. e quindi delle disposizioni agevolative;
3. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto al primo. Ai sensi della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, n.21, sono soggetti all’aliquota del 4% (in luogo della tariffa ordinaria del 20%) gli acquisti di “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui ai decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota li-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.” L’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 stabilisce che sono considerate di lusso le “singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)“. L’agibilità presuppone la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato (art.24 d.P.R. 380/2001). La Corte ha in più occasioni precisato che, al fine di stabilire se una abitazione sia di lusso e quindi sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” non si applicano le normative edilizie o igienico- sanitarie (Cass. 12942/2013; 23591 del 2012; n. 10807 del 2012, n. 22279 del 2011; 25674/2013), in quanto gli unici locali da escludersi sono quelli espressamente indicati nella normativa di cui al d.m. 2 agosto 1969 (Cass. 861/2014; Cass. 24469/2015; 2016/11556). La Corte ha ancora evidenziato che, al fine suddetto e per escludere l’acquisto dell’abitazione dal beneficio di cui all’art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza della quale è irrilevante il requisito dell’ “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (v., tra molte, Cass. 29643/2019; Cass. 8409/2019; Cass.10191/2016; Cass. 25674/2013). La sentenza impugnata è fondata su una tesi interpretativa opposta a quella espressa da questa Corte e non corretta;
4. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
5. la causa deve essere rimessa alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perché la stessa accerti -in applicazione dei principi di cui al precedente numero 3.- se l’immobile in questione abbia una superficie in concreto utilizzabile superiore o inferiore a mq 240 e sia quindi qualificabile o non come di lusso;
6.il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
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