CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10720
Sanzioni – Cumulo giuridico – art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità
1. La controversia concerne l’impugnazione – limitatamente alle sanzioni – di una cartella di pagamento con la quale, in relazione al mancato pagamento della maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti alla revoca dell’agevolazione prima casa, erano richieste le sanzioni per le maggiori imposte non pagate e le sanzioni per il ritardato pagamento con un sostanziale raddoppio degli importi a questo titolo pretesi. Il ricorso allegava che il contribuente aveva, con la medesima azione, violato più disposizioni di legge, sicché doveva trovare applicazione l’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997 a norma del quale avrebbe dovuto essere irrogata una sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quarto;
2. Con questa prospettiva concordava il primo giudice che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe la quale riteneva che nel caso specifico il contribuente avesse commesso più violazioni con una sola azione per cui era applicabile il cumulo giuridico e cioè la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo: quindi disponeva l’applicazione della sanzione più grave maggiorata del 10%. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Equitalia evocata in giudizio non si è costituita;
3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Con il primo motivo l’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il giudice avrebbe arbitrariamente determinato la sanzione secondo la regola del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad annullare (seguendo la richiesta del contribuente) esclusivamente le sanzioni irrogate a norma dell’art. 13 del medesimo decreto, senza rideterminare la sanzione;
5. Il motivo non è fondato. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, per cui il giudice non può limitarsi, in presenza di vizi non formali dell’atto impugnato (come è nel caso di specie), ad una mera pronuncia di annullamento ma ha anche il potere di determinare l’imposta o, come è qui l’ipotesi, la sanzione irrogata (v. sul punto Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 25269 del 2018; Cass. n. 26185 del 2019):
6. Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia la violazione dell’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997 in relazione a quanto disposto dall’art. 56, d.P.R. n. 131 del 1986, dato che, non rientrando le imposte richieste nelle categorie contemplate tra quelle considerate dal citato art. 56, al ritardo nel pagamento doveva necessariamente conseguire l’autonoma sanzione prevista dall’art. 13;
7. Il motivo è fondato nel senso indicato dall’orientamento di questa Corte secondo cui «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento» (Cass. n. 8148 del 2019). Sicché sussiste un’autonomia di comportamenti sanzionabili tra l’omesso versamento dell’imposta che sarebbe stata dovuta e l’omesso versamento dell’imposta liquidata, con la conseguente inesistenza nel caso della lamentata duplicazione di sanzione per un medesimo comportamento;
8. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. La recente formazione di un orientamento conforme nel senso suindicato giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo ricorso, rigettato il primo. Compensa le spese.
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