CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10782
Cassa Edile – Decreto ingiuntivo – Differenza tra somma richiesta e quanto pagato direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori – Obbligazione della Cassa Edile non derivante la mera costituzione del rapporto di lavoro – Prestazioni aventi natura in senso lato retributiva, ma anche connotazione previdenziale ed assistenziale
Rilevato che
con sentenza n. 4246 del 2013, la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Edile di Lecce avverso la sentenza di primo grado che, giudicando sull’opposizione proposta dalla F. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della stessa Cassa Edile di Lecce, si era ingiunto il pagamento di Euro 31.091,27, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento di Euro 12.764,00 pari alla differenza tra la somma richiesta e quanto pagato direttamente dalla datrice di lavoro ai lavoratori;
la Corte territoriale, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 7050 del 2011 e Cass. n. 13300 del 2005, ha ritenuto infondata l’impugnazione giacché non era stato contestato il fatto che gli importi richiesti dalla Cassa corrispondevano a quelli, relativi alle voci retributive dovute ai lavoratori, ma che tali voci erano state corrisposte direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori che, dunque, doveva ritenersi revocata la delega inizialmente rilasciata alla Cassa Edile ai sensi degli artt. 1269 e 1271, comma terzo, cod. civ.; avverso tale sentenza la Cassa Edile di Lecce ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo: a) violazione e o falsa applicazione degli artt. 1269, 1270, comma 1, 1322, comma 1, e 2077 cod. civ. e degli artt. 18 e 36 del CCNL per le imprese edili del 18 giugno 2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente applicato le norme sulla revoca della delegazione di pagamento invece legittimamente derogata dalle disposizioni del CCNL citato;
la Cassa edile della Provincia di Lecce ha depositato memoria;
F. s.r.l. non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
il motivo è infondato;
questa Corte ( vd. da ultimo Cass. n. 10140 del 2014) ha avuto modo di affermare che:
– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi;
– ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione;
Cass. n. 10140 del 2014 ha pure osservato che « L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi »;
tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, che versano gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per ii resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori, ne discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006);
dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto– come avvenuto nel caso di specie – all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze ( vd. Cass. n. 608 del 2018);
da quanto sin qui esposto emerge la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla Cassa edile con il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi dare rilievo al solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l’inadempimento rispetto all’obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della Cassa;
non induce a diversa conclusione la critica al consolidato orientamento sopra ricordato, contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente, con la quale si sostiene che l’art. 1270, comma 1, cod.civ., sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del c.c.n.I. per le imprese edili, all’art. 36, lett. b, laddove si afferma che <<con la iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro>>;
in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla Cassa edile, non contiene alcuna volontà – neanche implicita – di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall’art. 1270, comma 1, cod. civ., né offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull’istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato; per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile, ma solo fino a quando, nella delegazione di pagamento, il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore delegante (datore di lavoro) ha adempiuto,direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega, delega questa titolata in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008, conferita a Cassa edile e quando quest’ultima non aveva ancora corrisposto ai lavoratori interessati le medesime prestazioni retributive;
per tali ragioni, il ricorso va rigettato;
nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
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