CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2018, n. 17639
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Termine di proposizione – Notifica a mezzo posta – Data di riferimento – Data di spedizione
Ritenuto che
La società Z. e P. di P.F. C. s.n.c. impugnava innanzi alla CTP di Brescia un avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni Unico 2000, per IRAP ed IRPEF, anno di imposta 1999, con cui venivano disconosciute le rivalutazioni volontarie del valore di un bene strumentale ceduto, operate negli anni dal 1991 al 1997, per un triplo del valore originario, accertando una maggiore plusvalenza di euro 953.144, 00. La CTP accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate, contestando l’erroneità della motivazione.
La CTR della Lombardia dichiarava inammissibile il gravame per tardività, accogliendo l’eccezione proposta dalla società contribuente, considerando quale termine di proposizione dell’appello non quello della presentazione e, quindi, della spedizione dall’Ufficio postale, ma quello della data di ricevimento dell’impugnazione da parte dell’appellata. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.
La parte intimata non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 51 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici di primo grado avrebbero dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, avverso la sentenza della CTP n. 124/6/07 del 5.11.2007, non notificata, affermando erroneamente che lo stesso sarebbe stato presentato il giorno 9 gennaio 2009 (data di ricevimento dell’atto da parte del contribuente appellato), oltre il termine lungo di un anno dal deposito della sentenza di primo grado, più eventuale sospensione feriale (fissato quindi al giorno 21.12.2008). Si argomenta che nel caso in esame, per come risulta dalla documentazione prodotta dall’Ufficio all’atto di deposito dell’appello in C.T.R., l’appello è stato consegnato all’Ufficio Postale di Lonato del Garda, e quindi spedito in data 19.12.2008, entro il termine lungo di proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 124/06/07 (fissato al 22.12.2008, in quanto il 21.12.2008 cadeva di domenica e perciò era festivo).
1.1. Il motivo è fondato. L’Ufficio ha provato di avere provveduto alla spedizione dell’appello in data 19.12.2008, mediante consegna all’Ufficio postale (v. documento 10). In tema di notificazione di atti giudiziari, a seguito della sentenza della C.cost. n. 477 del 2002, la notificazione, purchè andata a buon fine, si perfeziona per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella antecedente di consegna all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale (Cass. n. 15298 del 2008; Cass. n. 351 del 2014). Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere l’intempestività dell’appello sul presupposto che l’atto sarebbe stato presentato il 9 gennaio 2009, data di ricevimento del contribuente appellato, oltre il termine lungo di un anno di deposito della sentenza di primo grado, fissato al giorno 21.12.2008, atteso che: “In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa all’appello dell’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c, vi sia stata la presentazione dell’atto all’Ufficio postale “ (Cass. n. 18551 del 2010).
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 5 TUIR (d.P.R. 917 del 1986), sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c (cfr. Cass. n. 14815 del 2008), atteso che la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione proposta dall’Ufficio in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci raggiunti anche essi da accertamento di maggior reddito ex art. 5 TUIR, alla luce dei principi esposti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14815 del 2008.
2.2. Il motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile in ragione dell’accoglimento della suindicata censura, tenuto conto che il giudice del merito, pronunciando, preliminarmente, sulla inammissibilità dell’appello per tardività, correttamente ha omesso di provvedere sulla eccezione proposta dall’Ufficio in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci raggiunti da avviso di accertamento di maggior reddito ex art. 5 TUIR. La doglianza potrà essere riproposta innanzi al giudice del rinvio, il quale dovrà tenere conto dei principi espressi da questa Corte, con sentenza S.U. n. 14815 del 2008, secondo cui: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
3. In ragione di siffatti rilievi, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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