CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18091
Agevolazioni tributarie – Tributi – Imposta di registro – Acquisto prima casa – Ristrutturazione – Requisito di idoneità
Ritenuto che
A. M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, n. 985/6/2017, dep. 20.11.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2011 per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l’acquisto prima casa. La CTR, respinte le eccezioni pregiudiziali, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevato che la contribuente al momento della stipula dell’atto pubblico (anno 2011) era già proprietaria (fin dal 2006) di altro immobile nello stesso comune – danneggiato dal sisma che ha colpito la zona nel 2002 – ritenendo irrilevante la invocata inagibilità del detto immobile (determinata dalla inerzia nell’inizio dei lavori di ristrutturazione, iniziati un mese dopo l’acquisto del secondo dell’immobile).
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
La ricorrente deposita memoria.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., consistente nella circostanza che il ritardo nei lavori di ristrutturazione dell’immobile danneggiato erano dipesi dal suo inserimento del progetto edilizio unitario costituitosi nel Molise a seguito del sisma del 2002.
I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.
3. Giova premettere che il DPR n. 131/1986 indica quale presupposto dell’agevolazione “prima casa” la non titolarità (la cosiddetta “impossidenza”), da parte dell’acquirente: a) «dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare» (Nota II-bis, comma 1, lett. b), all’articolo 1, TP1); b) «dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale » (Nota II-bis, comma 1, lett. c), all’articolo 1, TP1).
L’elemento impediente del citato decreto è la mera “prepossidenza” di un’«altra casa di abitazione» nel Comune (lett. b), nello Stato (lett. c).
Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire, che ‘…non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. 5, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564). Da ciò consegue che il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell’ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. n. 24657 del 2018).
Con riferimento al requisito della idoneità dell’alloggio, ancorché non più previsto dalla legge fiscale, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, è stato disposto, che ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. I, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 131, 1. n. 549 del 1995, la nozione di “casa di abitazione” deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Cass. n. 19989 del 2018).
Si è quindi affermato che non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564); e che – ai sensi della lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del d.P.R. n. 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota II cit., e alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale – l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2017 n.27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).
A tali principi non risulta conforme la decisione impugnata laddove ha rigettato l’appello sul rilievo di un comportamento elusivo del contribuente.
4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione.
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