CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18143

Tributi – Conferimento d’azienda con esclusione del credito IVA – Cessazione dell’impresa in forma individuale – Diritto al rimborso del credito IVA – Legittimità

Rilevato che

Il contribuente C. G. ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso del credito IVA relativo all’anno di imposta 2008 per intervenuta cessazione dell’attività di impresa, diniego motivato dal conferimento dell’azienda in altro soggetto imprenditoriale di cui il C. era socio;

che la CTP di Pavia ha rigettato il ricorso e che la CTR della Lombardia ha accolto l’appello della contribuente, rilevando (per quello che rileva in questa sede):

– che pur essendo l’azienda una universalità di beni, funzionale allo svolgimento di una attività produttiva, può accadere in concreto che, in caso di alienazione della stessa, possono essere esclusi dalla cessione dell’azienda determinati cespiti, purché il complesso di beni ceduti mantenga la sua attività produttiva;

– che nel caso di specie non è stato oggetto di conferimento dell’azienda il credito IVA, la cui esclusione non pregiudica la funzionalità dell’azienda nel suo complesso;

– che è, pertanto, legittima la richiesta di rimborso del cedente;

che l’Agenzia delle Entrate interpone ricorso per cassazione con un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha depositato memoria;

Considerato che

con il primo e unico motivo l’amministrazione finanziaria denuncia violazione di legge in relazione all’artt. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere il giudice del merito ritenuto sufficiente che, in caso di cessazione dell’attività (comma 1), non sia necessario verificare il riscontro delle condizioni previste nei commi successivi;

che il ricorrente deduce, in particolare:

– che non possa configurarsi cessazione dell’attività di impresa di un imprenditore individuale in caso di cessione dell’azienda, benché in costanza di formale cessazione dell’attività di impresa del cedente, laddove l’azienda venga conferita dell’azienda in altro soggetto imprenditoriale, nella specie società a responsabilità limitata, del quale conferitario l’imprenditore sia, peraltro, socio di capitale;

– che nel caso di specie si dovrebbe procedere alla redazione di un bilancio intermedio, costituito dal solo stato patrimoniale dell’azienda conferita, con contabilizzazione dell’operazione “a saldi aperti” trattandosi di una operazione straordinaria con successione nelle posizioni del dante causa e non con funzione di realizzo delle poste;

– che, pertanto, in caso di cessione dell’azienda di una impresa individuale cessata con conferimento in una società non si verificherebbe una fattispecie estintiva del soggetto imprenditoriale, bensì la prosecuzione dell’attività di impresa e una fattispecie meramente modificativa del soggetto imprenditoriale, con esclusione del diritto del cedente cessato (conferente l’azienda) a ottenere il rimborso del credito IVA;

che non è stata oggetto di specifica impugnazione, da un lato, la circostanza in fatto che l’impresa individuale del conferente è cessata e, dall’altro, che il credito IVA non è stato oggetto di conferimento, come indicato nella relazione di stima a termini dell’art. 2465 cod. civ.;

che, pertanto, il conferimento ha avuto il compendio aziendale con esclusione del credito IVA, rimasto in capo al cedente;

che se, in linea di principio, con la cessione dell’azienda e il suo conferimento dal conferente in altro soggetto imprenditoriale (conferitario) vengono ceduti al conferitario anche i crediti, portati in dote dal contratto di cessione dell’azienda (Cass., Sez. I, 22 gennaio 1999, n. 577), tra cui i crediti di imposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva del conferente a far valere nei confronti dell’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza (Cass., 1° agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è possibile che dall’azienda conferita vengano scorporati, sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, alcuni cespiti (che, pertanto, rimangono in capo al cedente), purché non intacchino la finalità produttiva dell’azienda ceduta, come ritenuto dalla sentenza impugnata;

che non è stata impugnata né la specifica statuizione secondo cui il credito IVA non è stato oggetto di cessione, né quella secondo cui la cessione del credito IVA non intacca la funzionalità dell’azienda ceduta, né la statuizione secondo cui l’impresa del conferente è cessata;

che, pertanto, non vi è stata successione della titolarità del credito IVA dal conferente al conferitario, la cui titolarità spetta tuttora al cedente, che ne ha chiesto il rimborso per avvenuta cessazione dell’attività di impresa;

che i contrari precedenti di questa sezione menzionati supra attengono a casi nei quali la cessione dell’azienda comprendeva anche la cessione del credito IVA, per cui non appaiono in termini;

che, in ogni caso, come rilevato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ove fosse esclusa la legittimazione del cedente a far valere il credito IVA con istanza di rimborso (per avvenuta cessazione dell’attività di impresa), non vi sarebbero altri legittimati a far valere il suddetto credito IVA anche in altre forme, posto che il conferitario, il quale non ha acquisito detto credito IVA tra gli attivi conferiti, sarebbe privo anch’egli di titolarità del credito;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con spese regolate in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore di C. G., che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.