CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18144
Tributi – Diritto al rimborso del credito per imposte versate in eccesso – Formazione del giudicato sulla sussistenza del credito – Giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza – Rimborso parziale – Domanda ulteriore per ottenere il rimborso totale – Inammissibilità – Reiterazione dell’azione – Effetti preclusivi del giudicato
Rilevato che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con sei motivi contro la società I. S.p.a. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 1337/31/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione 31, depositata il 10 febbraio 2014 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza del contribuente di rimborso Ilor ed Irpeg per l’anno di imposta 1987, ha accolto l’appello dell’Istituto, riformando la sentenza della C.T.P. di Napoli;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania riteneva che il diritto al rimborso del contribuente fosse stato riconosciuto con la sentenza della C.T.R. della Campania n. 315/45/00, seguita dalla sentenza n. 140/45/05, emessa dalla stessa C.T.R. in esito al giudizio di ottemperanza, con cui il giudice aveva ordinato all’Amministrazione il pagamento della somma di euro lire 157.019.426 (pari ad euro 81.093,76), in esecuzione della sentenza n. 315/45/00;
secondo il giudice di appello, la sentenza emessa in sede di ottemperanza si riferiva alla sola differenza tra quanto versato dall’Erario in titoli di Stato e quanto dovuto per legge (che doveva essere pari all’80% dell’intero credito, ai sensi del D.L. n. 252/93);
l’appellante, quindi, avrebbe avuto diritto al rimborso del 20% dell’ammontare complessivo del credito, definitivamente riconosciuto dalla sentenza della C.T.R. della Campania, n. 315/45/00, e risultante dalla dichiarazione dei redditi;
la C.T.R., inoltre, precisava che, nonostante la richiesta di rimborso fosse tardiva, il termine di prescrizione decennale dalla presentazione della dichiarazione non era decorso, perché il Ministero delle Finanze, con una nota del 1996, aveva riconosciuto il credito e versato, in titoli di Stato, l’80% del credito vantato dall’I.;
il giudice di appello, in conclusione, ha riconosciuto la sussistenza del diritto dell’I. alla riscossione della somma di euro 3.086.285,30, costituente il 20% della somma originariamente accertata;
3. a seguito del ricorso, l’I. S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;
5. la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1.1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2932 c.c. e del principio del ne bis in idem, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.;
secondo l’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso in questione risulterebbe inammissibile, in quanto costituirebbe una mera reiterazione della precedente azione, volta ad ottenere il rimborso dell’intero credito derivante dalle maggiori imposte Irpeg ed Ilor, relative all’anno 1987, per l’ammontare rispettivamente di euro 10.126.513,34 e di euro 4.980.583,48;
infatti, l’I. S.p.A., con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli in data 09.02.1990, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle predette somme, il ricorso dell’Istituto era stato accolto ed il diritto al rimborso era stato definitivamente accertato con la sentenza n. 315/45/2005;
1.2. con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., nonché dell’art. 111 della Costituzione, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.;
l’Ufficio deduce che il ricorso dell’I. in liquidazione, volto ad ottenere una frazione del credito derivante dagli indebiti versamenti d’imposta per l’anno 1987 sia improcedibile;
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, non sarebbe consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione è contraria sia al principio di correttezza e buona fede, che deve improntare la condotta delle parti anche nella eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia al principio costituzionale del giusto processo, in quanto comporta una parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, con un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte per la tutela del suo interesse sostanziale (Cass. sent. nn. 23726/2007, 15476/2008, 24539/2009);
1.3. con il terzo e il quarto motivo di ricorso, la ricorrente censura rispettivamente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., anche in relazione all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.;
l’Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza impugnata è errata e merita di essere annullata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c., pur avendo dato atto che la “richiesta di rimborso appare tardiva”;
secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. sent. nn. 17918/2004, 15840/2006, 6900/2014), nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, il regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, regime che impedisce l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune;
nel caso di specie, l’istanza di rimborso del credito di 3.086.295,00 euro, in relazione ai versamenti Irpef ed Ilor, effettuati per l’anno 1987, sarebbe tardiva, perché effettuata oltre il termine di 18 mesi dalla data del versamento, previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973; inoltre, l’Agenzia delle Entrate afferma che la C.T.R. avrebbe erroneamente attributo efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al preteso credito “alla nota del Ministero delle Finanze che riconosceva il credito e versava tramite titoli di Stato l’80% del credito vantato dall’I.”; secondo la ricorrente, infatti, tale atto, avente ad oggetto crediti da estinguere mediante assegnazione dei titoli di Stato, sia per la provenienza, sia per il contenuto, non può avere gli stessi effetti del riconoscimento di debito, previsto dall’art. 2944 c.c., perché, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. sent. nn. 23746/2007, 23822/2010, 2104/2012, 6473/2012, 12626/2014), ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che ha pieni poteri dispositivi del diritto e deve avere contenuto univoco ed incompatibile con ogni volontà di negare il diritto stesso;
1.4. con il quinto motivo di ricorso l’Ufficio censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.;
il ricorrente sostiene che la C.T.R. ha omesso di considerare che, con l’atto di messa in mora, in data 08/02/2005, il contribuente ha espressamente riconosciuto che l’Ufficio aveva provveduto a rimborsare quasi integralmente il credito d’imposta ed ha richiesto il solo pagamento del residuo credito di 81.093,76 euro;
1.5. con il sesto motivo, l’Ufficio censura la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.;
secondo l’Agenzia ricorrente, la C.T.R. ha errato nel ritenere che l’avvenuto pagamento di 81.093,00 euro non era stato supportato da documentazione, poiché tale pagamento, per il quale vi era stato anche il giudizio di ottemperanza, non è mai stato contestato dal contribuente;
2.1. il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei successivi;
2.2. preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla tecnica di redazione dello stesso, che, secondo il controricorrente, non consentirebbe di comprendere le censure alla sentenza impugnata, in quanto meramente riproduttivo di atti delle precedenti fasi del giudizio, senza alcun contenuto critico autonomo;
secondo il Collegio, invece, il ricorso contiene censure critiche alla sentenza ben individuabili, limitandosi alla riproduzione degli atti delle precedenti fasi processuali e dei documenti strettamente funzionale all’illustrazione dei motivi di doglianza, per assicurare la specificità ed autosufficienza degli stessi;
passando al merito, il ricorso in esame riguarda l’impugnativa del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’I. presentata il 6/4/2004;
lo stesso Istituto controricorrente chiarisce che, dopo aver chiesto il rimborso delle imposte versate a titolo di maggiore Irpeg ed Ilor con istanza del 25 maggio 1988, reiterata il 16 settembre 1993, in data 16 luglio 1993, aveva presentato istanza di estinzione dei crediti ed assegnazione di titoli di Stato, parallelamente avviando un contenzioso per il riconoscimento del diritto all’intero rimborso richiesto;
Il Ministero delle Finanze, con nota del 26 agosto 1996, riconosceva l’estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato in misura dell’80% del credito I., ma impugnava la sentenza della C.T.P. di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente, con ricorso innanzi alla C.T.R., che si concludeva con la sentenza n. 315/45/00, che definitivamente accertava la sussistenza integrale del credito;
dopo la conclusione della fase di merito, secondo quanto riportato dallo stesso controricorrente, quest’ultimo avanzava due istanze, l’una in data 6/4/2004, per il pagamento del 20% ancora dovuto, l’altra il 13/10/2004 per l’esatto adempimento dell’erogazione dell’80% in titoli di Stato;
all’istanza del 6/4/2004, l’Amministrazione dava riscontro solo con atto di diniego del 29 luglio 2010, la cui impugnativa è oggetto del presente procedimento, con il quale affermava di aver già provveduto al pagamento di tutto quanto richiesto dall’I.;
come risulta incontestato tra le parti, il credito dell’Istituto, al rimborso dell’intera somma versata in eccesso per Irpeg ed Ilor dell’anno di imposta 1987, è già stato definitivamente accertato con la sentenza n. 315/45/00 della C.T.R. della Campania;
lo stesso Istituto precisa nel controricorso che l’attuale azione è volta ad ottenere il pagamento del credito già definitivamente accertato con la sentenza della C.T.R. della Campania n.315/45/00, con la quale “veniva integralmente riconosciuta la spettanza del diritto al rimborso a favore di I. di £. 19.607.664.426 (euro 10.126.513,57) a titolo di Irpeg e di £.9.643.766.000 (euro 4.980.589,48) a titolo di Ilor” (pagina 10, punto 10 del controricorso, ribadito a pagina 11 a, punto 12);
tali circostanze trovano riscontro nella sentenza impugnata, dalla quale emerge che, divenuta definitiva la sentenza n. 315/45/00 della C.T.R. della Campania, seguiva un giudizio di ottemperanza promosso dall’I. per il pagamento dell’ importo di euro 81.093,76 (quale unico importo residuo ancora insoluto, secondo quanto affermato nel ricorso in ottemperanza presentato per conto dell’Istituto, il cui testo è integralmente riportato nel ricorso dell’Ufficio);
il giudizio di ottemperanza si concludeva con la sentenza n. 140/45/05, depositata in data 20/7/2005, di condanna dell’Ufficio al pagamento dell’importo richiesto;
appare, quindi, evidente, che essendosi già formato il giudicato sulla sussistenza dell’intero credito dell’I., come rilevato in sentenza dalla C.T.R. e pacificamente ammesso dalle parti, l’esecuzione parziale o incompleta di tale giudicato deve essere fatta valere in sede esecutiva, come per altro il ricorrente ha fatto, promuovendo il giudizio di ottemperanza unicamente per la somma di euro 81.093,76;
è evidente che, tra il giudizio definito con sentenza della C.T.R della Campania, n. 315/45/2005, riguardante l’intero credito, ed il presente giudizio, con cui controparte chiede il rimborso di euro 3.086.295,30, a titolo di imposte Irpeg ed Ilor, versate per lo stesso anno 1987, vi sia identità di oggetto, in quanto entrambe le azioni sono volte ad ottenere il riconoscimento dello stesso credito, derivante dallo stesso rapporto di imposta, relativo alla medesima annualità;
dunque, appare fondato il primo motivo, secondo cui, in applicazione degli effetti preclusivi del giudicato e del divieto del ne bis in idem, la C.T.R. doveva dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente;
l’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento dei successivi;
in accoglimento del primo motivo la Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso dell’Istituto;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito;
attesa la soccombenza, il controricorrente è condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso dell’I.;
compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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