CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18149
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Termine – Tempestività – Notifica del ricorso alla controparte – Tardivo deposito presso la segreteria del giudice di primo grado – Irrilevanza
Fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia in Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso n. 09/13268 relativo all’imposta sostitutiva per rivalutazione di un terreno di proprietà di M.S. relativamente all’anno 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza impugnata era stata notificata all’Agenzia delle Entrate in data 11 novembre 2010, come da essa dichiarato anche nell’atto di appello; quest’ultimo era stato tuttavia depositato presso la segreteria del giudice di primo grado solo in data 7 febbraio 2011, come si rilevava dal timbro apposto sull’atto medesimo, quando ormai erano decorsi i sessanta giorni per la proposizione dell’impugnazione previsti dall’art. 51, comma 1, del d.Igs. n. 546 del 1992, sicché il gravame era inammissibile.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, resistito da M.S. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta «- Art. 360 1° comma n. 4) c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. 546/92» deducendo la nullità della sentenza per aver ritenuto che il termine cui parametrare la tempestività dell’impugnazione in appello sia costituito dalla data del deposito dell’atto notificato presso la segretaria del giudice a quo, anziché da quello del primo atto del procedimento notificatorio dell’atto medesimo, nella specie avvenuto per il tramite del servizio postale in data 10 gennaio 2011, come documentato in atti.
2. M.S. contesta la produzione in questa fase dell’originale dell’avviso di ricevimento mentre in fase di appello era stata prodotta la copia della cartolina di notifica dell’atto di impugnazione e, nel merito, argomenta la tardività dell’appello medesimo, in quanto presentato solo in data 19 gennaio 2011, ben oltre il termine di legge rispetto alla data della notifica della sentenza (15.11.2010).
3. Il ricorso va accolto.
4. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51, comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992 per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere computato certamente a partire dal giorno della sua notificazione a istanza di parte, ma vede come termine finale non quello di deposito dell’atto di appello notificato presso la segreteria del giudice di primo grado, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, bensì quello in cui l’atto di appello risulta notificato alla controparte. Invero il deposito dell’atto notificato presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza appellata è certamente necessario per impendere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma nulla ha a che vedere con la tempestività della proposizione del gravame, ai cui fini rileva il momento in cui l’atto di appello è stato notificato alla controparte, come prevede l’art. 53, comma 2, del citato decreto. Tra le forme di notificazione, lo stesso art. 53 rinvia a quella prevista dall’art. 20, comma 2, che annovera la spedizione del ricorso a mezzo posta in plico raccomandato.
5. Nel caso di specie la data della notificazione della sentenza è incontestata in atti e si evince dalla copia depositata nel fascicolo di parte controricorrente; e la data della consegna all’Ufficio postale risulta dalla cartolina di ritorno con la relativa stampigliatura dell’Ufficio postale, a nulla rilevando la data di consegna quale risulta dalla interrogazione postale effettuata dalla contribuente. L’appello era dunque tempestivo.
6. Ne consegue che la sentenza debba essere cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione Tributaria per la Lombardia in Milano, in diversa in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio e a regolare altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia in Milano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
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