CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18149 – Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51, comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992 per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere computato certamente a partire dal giorno della sua notificazione a istanza di parte, ma vede come termine finale non quello di deposito dell’atto di appello notificato presso la segreteria del giudice di primo grado, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, bensì quello in cui l’atto di appello risulta notificato alla controparte