CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18187
Mansioni – Inquadramento – Demansionamento – Società appaltatrici del servizio – Danno da demansionamento – Onere della prova
Rilevato
che la Corte di appello di Sassari, con la sentenza n. 161/2014, in accoglimento dei gravami formulati da A.G.C. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato il suo diritto a svolgere mansioni pertinenti all’inquadramento nel V livello CCNL applicato al rapporto ed ha condannato la S. s.c., attuale datrice di lavoro, a individuare ed esigere dette mansioni; ha altresì condannato la datrice e la S.S. s.r.l. (cessionaria dell’appalto) al risarcimento danno da demansionamento, ognuna per il rispettivo periodo di servizio, quantificando il danno in misura del 15% della retribuzione netta mensile al valore attuale;
che a fondamento del decisum, la Corte territoriale, dopo aver rilevato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda con la quale il C. aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro ad adibirlo a mansioni corrispondenti all’inquadramento, ha accolto tale domanda sulla base degli elementi acquisiti al giudizio (ossia la circostanza che fosse pacifico, tra le imprese subentrate nell’appalto del servizio di raccolta di rifiuti solidi del comune di S., l’inquadramento del lavoratore nel V livello, sia pure solo formalmente, poiché le mansioni di autista in concreto svolte corrispondevano agli inferiori livelli 4 o 5, e che tale diritto all’inquadramento, ottenuto giudizialmente nei confronti di precedente impresa appaltatrice, fosse comunque acquisito anche nei confronti delle imprese subentranti, in virtù dell’art. 6 del CCNL relativo ai diritti dei lavoratori in caso di cambi di appalto) affermando il diritto del lavoratore, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., ad essere adibito alle mansioni di inquadramento e pronunciando la relativa condanna;
che la Corte territoriale, inoltre, ha accolto l’appello anche quanto al danno da demansionamento, ritenendo tale danno provato per via presuntiva, in ragione dello svolgimento delle mansioni inferiori di autista, per il loro contenuto meramente esecutivo, (e desumibile anche dalla condotta del ricorrente che aveva diffidato la datrice ad attribuirgli concrete mansioni pari al V livello) ha proceduto a liquidarlo equitativamente;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la S., affidato a quattro motivi e successivamente illustrato da memoria;
che ha resistito con controricorso il C.;
che la S. è rimasta intimata
che il P.G. non ha formulato richieste scritte
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 6 CCNL Fise, in cui sarebbe incorsa la corte di appello violando i limiti soggettivi del giudicato di cui alla sentenza n. 150/2007, del Tribunale di Sassari, che aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento solo verso la società allora datrice di lavoro, e che in ragione di ciò sarebbe priva -dunque- dell’efficacia vincolante del giudicato verso le successive appaltatrici del servizio; ed infatti, alla scadenza di ogni appalto del servizio di raccolta rifiuti, il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore cessava e il lavoratore stipulava un nuovo contratto con l’appaltatore subentrante, come previsto dall’art. 6 del CCNL FISE, non recante la previsione del rispetto dell’inquadramento con il datore precedente appaltatore;
2) ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, attribuendo erroneamente valore confessorio ad atti difensivi di S. e S.S. privi di un tale valore;
3) ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2729, 2697, 1362 ss., 1218 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la corte erroneamente ritenuto che la S. avesse riconosciuto l’inquadramento superiore al V livello, mentre emergeva dagli atti che tale inquadramento era solo formale, non avendo il C. mai svolto mansioni effettivamente corrispondenti:
4) ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc la violazione e falsa applicazione artt. 2729, 2697 c.c., per difetto di prova dell’esistenza di un danno (patrimoniale) da demansionamento, conseguente al mancato effettivo svolgimento di mansioni (superiori) corrispondenti all’inquadramento (V livello CCNL) , per il quale ha percepito la retribuzione dovuta:
che il primo motivo è inammissibile non avendo adempiuto, la ricorrente, alla produzione del testo integrale del CCNL Fise (espressamente indicato per stralcio a p. 26 del ricorso), necessaria ai fini della sua interpretazione, omissione che preclude (Cass. 4.3.15, n. 4350; Cass. 11.1.16, n. 195; Cass. 23.11.17, n. 27493) il pieno adempimento della funzione nomofilattica di questa Corte che richiede, a fini della applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c., la possibilità di esaminare anche altre clausole collettive diverse da quelle denunciate (Cass. 16.9.14, n. 19507)
che la ricorrente, peraltro, non ha neppure provveduto, in mancanza di produzione, alla trascrizione integrale delle norme contrattuali invocate (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso), ed anzi risulta avere omesso di riportare proprio la parte che prevede il mantenimento (art. 6, co. 7, lett. b), 9 CCNL), nell’assunzione ex novo dell’impresa subentrante nell’appalto, del precedente inquadramento avuto alle dipendenze dell’impresa cessante (arg. ex Cass. 21.1.14, n. 1148), come si evince dalla mera lettura della sentenza impugnata (che dà invece atto, nel riportare il dato contrattuale, di tale parte, a pag. 4, terzo capoverso) che il secondo ed il terzo motivo, i quali per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, essendo incorsa la ricorrente nel vizio di aspecificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per la mancata trascrizione delle memorie difensive, che sono rimaste solo genericamente indicate, non consentendo così a questa corte di poterne apprezzare il valore confessorio o meno (Cass. 3.7.10, n. 17915; Cass. 10.8.17, n. 19985); e che, in ogni caso, correttamente la corte territoriale ha ritenuto pacifico e indiscusso l’inquadramento al V livello del lavoratore anche presso le imprese appaltatrici subentranti (come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente, v. pag. 17), di talchè la doglianza si traduce con tutta evidenza nella mera contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, per proporre o sollecitare una valutazione alternativa, come noto indeferibile in sede di legittimità;
che appare fondato, invece, il quarto motivo, con il quale la corte ha riconosciuto, pacificamente in contrasto con gli orientamenti di questa corte, il danno da demansionamento in re ipsa, in assenza della specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, degli elementi da cui trarre l’esistenza del pregiudizio patrimoniale sofferto.
Ed infatti questa Corte ha più volte affermato come la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale, pur non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, possa essere data dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. 15.10.18, n. 25743; Cass. 3.1.19, n. 21).
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non evidenzia da quali allegazioni, dedotte dal lavoratore, abbia tratto la prova del danno limitandosi a tal fine a valorizzare il solo dato dell’inquadramento formale al V livello CCNL, per dedurre il danno esclusivamente dal non rispettato inquadramento (cfr. p. 5 della sentenza impugnata, primi due capoversi) in contrasto con i principi riportati;
che, alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere accolto quanto al capo di sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno da demansionamento;
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione cui demanda anche di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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