CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18975
Tributi – Contenzioso – Ricorso in appello – Termine di impugnazione cadente di domenica – Rinvio al primo non festivo successivo – Congiunzione al periodo di sospensione feriale – Rinvio del termine al 16 settembre
Rilevato che
Con sentenza n. 123/47/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva parzialmente accolto l’impugnativa proposta dalla V. Sud Autotrasporti, dichiarando non deducibili i costi relativi a sanzioni, verbali e multe e dovute le ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti.
L’agenzia, in particolare, aveva domandato la riforma della sentenza relativamente alla spesa per acqua potabile, ritenendola non inerente alla produzione del reddito dell’imprenditore, esercente attività di autotrasporti, quella relativa al costo per pneumatici, ricambi ed accessori degli automezzi e quella riguardante le spese erogate a professionisti per lo svolgimento di attività difensiva nell’interesse della società.
Osservava la CTR che l’appello era inammissibile, in quanto, essendo stata la sentenza della CTP depositata in data 31 gennaio 2011, l’appello doveva essere proposto nel termine di sei mesi e dunque entro il 31 luglio 2011, laddove, invece, l’atto di appello era stato notificato solo il 9 settembre 2011.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste il contribuente mediante controricorso. Quest’ultimo ha depositato memoria difensiva.
Considerato che
1. Il motivo, rubricato “Violazione degli artt. 155, quarto comma, e 327 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”, evidenzia che il 31 luglio 2011, data di scadenza del termine ultimo di impugnazione della pronuncia di primo grado, cadeva di domenica, onde la scadenza era prorogata, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., al primo giorno non festivo successivo e dunque ad un giorno (1° agosto) nel quale iniziava la sospensione feriale, onde la scadenza doveva intendersi ulteriormente prorogata al 16 settembre 2011.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” (Cass. n. 11269 del 2016) e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
1.3. La circostanza che, nel caso in esame, il termine di scadenza coincidesse con un giorno festivo, e dunque risultasse ulteriormente prorogato per effetto della sospensione feriale al 16 settembre, risponde al vero e nemmeno è contestata dal controricorrente che ha lamentato, tuttavia, il difetto di interesse dell’Ufficio che non avrebbe correttamente notificato l’appello relativo ad uno dei giudizi riuniti.
1.4. Fermo restando che tale ultima questione andrà attentamente esaminata dalla CTR in sede di rinvio, la fondatezza del motivo proposto dall’Ufficio impone l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.
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