CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2020, n. 8451

Tributi – IRAP – Diritto al rimborso – Professionista inserito in una associazione professionale – Attività di amministratore e sindaco di società – Assenza di autonoma organizzazione – Onere di prova a carico del contribuente – Esclusione

Fatti di causa

Rilevato che:

la parte contribuente, associazione professionale tra dottori commercialisti e revisori proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordine al rimborso IRAP per gli anni 2007-2008-2009;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente, ritenendo che le attività di amministratore e sindaco della società beneficiavano dell’apparato organizzativo dello studio associato;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che, sebbene le attività di amministratore e sindaco possano essere esercitate a prescindere da una struttura autonomamente organizzata, nel caso di specie la parte contribuente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione dell’esistenza di una autonoma organizzazione qualora il professionista sia inserito in una associazione professionale;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

Ragioni della decisione

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 in quanto il rimborso era stato richiesto in relazione alle sole attività di amministratore, sindaco e revisore di società, incarichi svolti dai singoli associati utilizzando i mezzi della società amministrata, mentre il sindaco effettua verifiche e controlli presso la società oggetto di controllo;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all’art. 47, comma 1, lett. c-bis e, ora, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), dello stesso decreto (Cass. n. 17987 e 12496 del 2019);

in tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale (Cass. n. 766 del 2019);

ritenuto che la CTR, nel porre indistintamente per tutte le tipologie di incarichi in capo al professionista l’onere della prova dell’inesistenza di una autonoma organizzazione, si è attenuta soltanto al secondo e al terzo dei principi citati (e quindi in particolare per quanto riguarda l’attività svolta in qualità di amministratore di società e di revisore) ma non anche al primo e dunque la sentenza è censurabile laddove ha ritenuto necessaria la prova da parte del contribuente dell’inesistenza di una autonoma organizzazione anche per i compensi derivanti dall’attività di sindaco di società;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato nei termini di cui in motivazione e quindi il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla