CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2020, n. 8454
Tributi – INVIM – Cartella di pagamento – Omessa impugnazione – Prescrizione – Termini
Fatti di causa e rilevato che
La parte contribuente, proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento notificata il 12 dicembre 2005 relativa ad INVIM per l’anno d’imposta 1983;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che alla notifica dell’Ufficio della cartella di pagamento, effettuata in data 12 dicembre 2005, è divenuta definitiva attesa la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata il 20 dicembre 1995, potesse applicarsi il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 sono nel caso in cui l’accertamento della definitività sia avvenuto ad opera di un Giudice e non anche, come nel caso di specie, in caso di mancata impugnazione;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione e considerato che
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 (applicabile alla riscossione dell’INVIM in virtù degli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 643 del 1972), in quanto nel caso dell’INVIM la prescrizione si consumerebbe in dieci anni in tutti i casi in cui l’imposta sia definitivamente accertata, e non solo quando tale definitività derivi da sentenza passata in giudicato.
Il motivo è fondato.
Considerato infatti che:
secondo questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016);
nel caso di specie, per l’INVIM, non è previsto un termine di prescrizione eventualmente più breve ma in ogni caso quello ordinario decennale;
infatti, secondo questa Corte: in tema di INVIM, il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 41, comma 2 («il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni»), del d.lgs., 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), come richiamato dall’art. 31 («per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, quelle relative all’imposta di successione»), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (disciplina in tema di INVIM), inizia a decorrere – riferendosi la norma alla prescrizione dell’imposta “definitivamente accertata” – dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente (Cass. n. 9158 del 2014);
in tema di INVIM, il termine di prescrizione per un credito ormai certo, liquido ed esigibile è quello decennale di cui all’articolo 78 («il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni») del d.P.R. 131 del 1986 (disciplina dell’imposta di registro), richiamato dall’art. 31, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Cass. n. 1528 del 2017);
La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che fosse necessario, ai fini dell’applicabilità del termine di prescrizione di dieci anni per l’INVIM, che la definitività dell’accertamento derivasse da una sentenza e non anche, come nel caso di specie, da mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento. Infatti la definitività dell’accertamento del credito – che è l’unico requisito perché possa applicarsi il termine prescrizionale di dieci anni previsto per l’INVIM dalle norme citate – può ben derivare anche da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato (Cass. SU n. 23397 del 2016, cit.), mentre la circostanza che la definitività dell’accertamento derivi da una sentenza passata in giudicato assume rilevanza per allungare a dieci anni il termine di prescrizione solo qualora quest’ultimo sia inferiore ai dieci anni, ma non è questo il caso dell’INVIM, imposta il cui termine di prescrizione – quando sia come nella specie definitivamente accertata – è appunto come detto in ogni caso di dieci anni.
Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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