CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2018, n. 5131
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione apparente – Impossibilità di individuazione del “thema decidendum” – Nullità
Rilevato che
Con sentenza in data 21 marzo 2016 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 812/3/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che aveva accolto il ricorso di M.M. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2008.
La CTR osservava in particolare che doveva escludersi nel caso di specie il contestato “abuso del diritto” attraverso l’utilizzo di una società fittizia (M. Associati srl), sicché ne derivava l’infondatezza delle pretese fiscali.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta vizio motivazionale radicale della sentenza impugnata in violazione dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR non ha, se non in apparenza, risposto alle questioni postele con il gravame.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
– «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);
– «In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873);
–«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
La CTR infatti così motiva il rigetto del gravame agenziale: «Per quanto riguarda il merito, pare a questa Commissione che la società M. Associati srl non possa essere considerata una società cartiera o strumento atto a perpetrare “abuso del diritto”; infatti la società è stata regolarmente costituita, tiene regolari scritture contabili, redige e deposita i propri bilanci e paga i tributi. In particolare l’Ufficio ha contestato alla società di non aver pagato l’IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche conseguendone quindi la detraibilità – per i clienti – dell’IVA pagata sulle fatture relative. Le affermazioni fatte dall’Ufficio relativamente alla attività della “M. Associati srl” e agli importi fatturati appaiono prive di fondamento probatorio in quanto mancano del carattere della precisione, gravità e concordanza. Esse quindi scadono al grado di semplici illazioni che non possono essere sufficienti a giustificare l’accertamento effettuato. Bene hanno operato i primi giudici ad accogliere il ricorso della parte contribuente».
Trattasi all’evidenza di affermazioni apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma che non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento, quindi si tratta in buona sostanza di un tipico esempio di “motivazione apparente”.
Così operando, la CTR veneta non ha dato alcuna concreta e puntuale risposta alle questioni, di fatto e di diritto, che con l’appello l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, aveva devoluto alla sua cognizione.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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