CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2018, n. 5141

Tributi – Accertamento – Riscossione – Costi relativi ad operazioni commerciali

Rilevato

– che con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla T. T. s.r.l., ora in fallimento, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla predetta società contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria con riferimento agli anni di imposta 2008 e 2009 ai fini IVA, IRES ed IRAP, per recupero di costi relativi ad operazioni commerciali (di vendita di opere d’arte) che dalle risultanze di un p.v.c. della G.d.F. erano risultate oggettivamente inesistenti;

– che la CTR riteneva fondata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate di inammissibilità dell’appello proposto dalla società contribuente per difetto di specificità dei motivi di impugnazione che, comunque, riteneva anche infondati nel merito;

– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, variamente articolato, cui replica l’intimata con controricorso;

– che regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio, con motivazione semplificata,

Osserva

– che con l’unico motivo di impugnazione, privo di rubrica, la parte ricorrente si duole — contemporaneamente e sotto una molteplicità di profili, sia di violazione di legge (art. 8 d.l. n. 16/2012, a pag. 2 del ricorso; art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, a pag. 8), che di vizio di motivazione (pag. 5, ove lamenta la illogicità ed incoerenza della sentenza impugnata), tra loro confusi e inestricabilmente combinati — dell’esito della controversia, censurando le conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto;

– che il ricorso è inammissibile per diverse convergenti ragioni;

– che la prima ragione di inammissibilità va ravvisata nella circostanza che la ricorrente ha trascurato di censurare l’ulteriore ratio decidendi rinvenibile nella sentenza impugnata, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, quindi in violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992; trattasi di statuizione che è da sé sola idonea a sorreggere la sentenza di appello, cosicché anche l’eventuale fondamento delle censure mosse alla sentenza di merito, come dedotto dalla ricorrente nel mezzo di cassazione, non consentirebbe di travolgere l’intero decisum, con ciò difettando in capo alla ricorrente anche l’interesse ad una pronuncia sui motivi di censura dedotti (cfr. Cass. n. 20118 del 2006; conf. n. 1658 del 2005; Sez. U, n. 7931 del 2013; n. 4293 del 2016);

– che, peraltro, seppur sia vero che la Commissione di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra indicata, sia ugualmente scesa ad esaminarlo nel merito, è anche vero, però, che «sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam, onde un’impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (nel medesimo senso questa corte si è poi pronunciata ripetutamente, puntualizzando come tale principio debba essere logicamente esteso anche ai casi in cui l’inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo motivo di gravame: cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229)» (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U., n. 24469 del 2013; in termini anche Cass. n. 7838 del 2015);

– che, in ogni caso, il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente è inammissibile perché assolutamente generico; infatti, con il motivo di impugnazione – che, come sopra detto, è finanche privo di rubrica – la parte ricorrente deduce contemporaneamente, in maniera confusa e inestricabilmente combinata, sia una violazione di legge (ad esempio, dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, a pag. 2; dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, a pag. 8), che vizio motivazionale (pag. 5, ove lamenta la illogicità ed incoerenza della sentenza impugnata), lamentandosi dell’esito della controversia e censurando liberamente le conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto;

– che «siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi nella norma dell’art. 360 c.p.c.. A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008)» (cfr. Cass. n. 19959 del 2014);

– che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.