CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6134 – Nelle controversie di lavoro, l’onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore si riferisce ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio